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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento IRPEF - Cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia- Presunzione di percezione di rendita vitalizia indipendentemente da una effettiva percezione - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione della remunerazione derivante dalla cessione di un’azienda o di una quota d’azienda con costituzione di una rendita vitalizia. L’Ufficio aveva ritenuto tassabile, quale reddito assimilato al lavoro dipendente, l’intero importo della rendita maturata nel periodo d’imposta, presumendone la percezione da parte del titolare anche in assenza di prova di un’effettiva riscossione. Il principio affermato esclude però che la mera titolarità della rendita consenta di presumere in modo assoluto la percezione del reddito, poiché l’Amministrazione deve verificare concretamente la sussistenza delle condizioni di imponibilità e il contribuente può fornire prova contraria.

La decisione

La presunzione di percezione della rendita vitalizia è stata esclusa nella sua applicazione automatica e svincolata dalla percezione effettiva. La tassazione può riguardare la misura della rendita maturata nel periodo d’imposta solo dopo la verifica delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto del principio di capacità contributiva. Ne consegue che non è legittimo imputare il reddito al titolare della rendita indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme.

Norme richiamate

  • Norme in materia di redditi assimilati al lavoro dipendente

    La remunerazione derivante dalla cessione d’azienda con costituzione di rendita vitalizia può essere tassata come reddito assimilato al lavoro dipendente, ma solo se risultano concretamente sussistenti le condizioni previste dalla normativa.

  • Articolo 53 della Costituzione italiana

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La tassazione deve riflettere una capacità contributiva effettiva e non può fondarsi esclusivamente sulla titolarità formale di una rendita quando non sia dimostrata o presunta in modo ragionevole la concreta percezione del reddito.

Massime di principio

  • La mera titolarità di un diritto alla rendita non equivale automaticamente alla sua effettiva percezione ai fini fiscali.
  • Le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione finanziaria non possono essere applicate in modo assoluto quando producono un’imposizione sganciata dalla concreta capacità contributiva.
  • In caso di rendita vitalizia derivante da cessione d’azienda, l’Ufficio deve verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di imponibilità e determinare il reddito maturato nel periodo d’imposta secondo le regole applicabili.
  • Il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando l’assenza, totale o parziale, della percezione della rendita o l’insussistenza delle condizioni per la sua qualificazione fiscale.
  • La decisione non esclude in assoluto la tassazione della rendita maturata, ma vieta che essa venga imputata automaticamente al titolare senza considerare la concreta disponibilità economica e la prova contraria.

Testo integrale

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