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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Plusvalenza ex art 67 c. 1 d.P.R. 917/86 - Imposta di registro - Rideterminazione della plusvalenza dichiarata ai fini Irpef, utilizzando i dati definiti ai fini dell'imposta di registro in sede di procedura di mediazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione ha rideterminato in aumento la plusvalenza ex art. 67, comma 1, del d.P.R. 917/1986 utilizzando il maggior valore del terreno definito dal contribuente in sede di mediazione relativa all’imposta di registro. Il contribuente ha contestato l’utilizzo automatico di tale valore, sostenendo che il maggior valore accettato ai fini dell’imposta di registro non dimostra, da solo, l’esistenza di un maggior corrispettivo effettivamente percepito nella vendita e non consente quindi di aumentare la plusvalenza dichiarata ai fini Irpef.

La decisione

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta illegittima: in applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 147/2015, il maggior valore definito ai fini dell’imposta di registro, anche se accettato dal contribuente in sede di mediazione, non può costituire l’unico elemento per presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi. Per rideterminare la plusvalenza occorrono ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito sia superiore a quello dichiarato.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Disciplina le plusvalenze immobiliari rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. La plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente conseguito e non può essere automaticamente sostituita dal valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.

  • Art. 5, comma 2, del d.lgs. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione)

    Per le cessioni immobiliari, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro.

    Vieta di presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi sulla sola base del maggior valore accertato, dichiarato o definito ai fini dell’imposta di registro.

Massime di principio

  • Il valore dell’immobile definito ai fini dell’imposta di registro e il corrispettivo effettivamente percepito ai fini Irpef sono concetti distinti e non sono automaticamente interscambiabili.
  • La definizione agevolata o in mediazione di un maggior valore ai fini dell’imposta di registro non equivale, da sola, ad ammissione di un maggior prezzo di vendita rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
  • L’Amministrazione finanziaria può contestare la plusvalenza dichiarata solo sulla base di ulteriori elementi concreti che dimostrino un corrispettivo effettivo superiore a quello indicato nell’atto.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare un accertamento fondato esclusivamente sul maggior valore definito ai fini dell’imposta di registro, richiamando l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 147/2015.
  • La regola riguarda il criterio probatorio: non impedisce in assoluto la rettifica della plusvalenza, ma esclude che essa possa basarsi unicamente sul valore accertato o definito per l’imposta di registro.

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