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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Atti impugnabili - Atti impositivi prodromici non impugnati - Cartelle di pagamento - Impugnazione per vizi propri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli atti impositivi prodromici devono considerarsi definitivi per mancata impugnazione. Di conseguenza, nella successiva impugnazione della cartella di pagamento il contribuente può contestare soltanto i vizi propri della cartella, come errori formali o sostanziali direttamente riferibili a essa, e non può rimettere in discussione il merito o la legittimità degli atti presupposti ormai divenuti definitivi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento, tentando di far valere anche vizi relativi agli atti impositivi prodromici, cioè agli atti precedenti che avevano originato la pretesa tributaria. Tali atti, tuttavia, risultavano regolarmente notificati e non erano stati impugnati nei termini.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 4818/2015

    Conferma che gli atti impositivi prodromici regolarmente notificati e non impugnati diventano definitivi e non possono essere contestati attraverso l'impugnazione della successiva cartella, salvo vizi propri di quest'ultima.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1263/2014

    Ribadisce il principio della definitività degli atti presupposti non impugnati e della limitazione dell'impugnazione della cartella ai soli vizi propri.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16641/2011

    Afferma che la mancata impugnazione dell'atto impositivo notificato nei termini ne consolida gli effetti, impedendo di far valere successivamente nella cartella questioni riguardanti l'atto presupposto.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo precedente è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato entro il termine previsto, esso diventa definitivo.
  • La successiva impugnazione della cartella di pagamento non consente, di regola, di contestare nuovamente il merito, l'an o il quantum della pretesa già contenuta nell'atto presupposto.
  • La cartella può essere contestata per vizi propri, cioè per irregolarità direttamente riferibili alla sua formazione, notificazione, motivazione o ai dati in essa riportati.
  • Se l'atto presupposto non è stato notificato, oppure la notifica è inesistente o invalida in modo giuridicamente rilevante, la contestazione può invece essere fatta valere in relazione alla cartella, secondo le regole applicabili al caso concreto.
  • È quindi essenziale verificare tempestivamente la notifica e i termini di impugnazione di ogni atto impositivo, senza attendere la successiva fase della riscossione.

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