Sentenza del 31/01/2017 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Atti impugnabili - Atti impositivi prodromici non impugnati - Cartelle di pagamento - Impugnazione per vizi propri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli atti impositivi prodromici devono considerarsi definitivi per mancata impugnazione. Di conseguenza, nella successiva impugnazione della cartella di pagamento il contribuente può contestare soltanto i vizi propri della cartella, come errori formali o sostanziali direttamente riferibili a essa, e non può rimettere in discussione il merito o la legittimità degli atti presupposti ormai divenuti definitivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento, tentando di far valere anche vizi relativi agli atti impositivi prodromici, cioè agli atti precedenti che avevano originato la pretesa tributaria. Tali atti, tuttavia, risultavano regolarmente notificati e non erano stati impugnati nei termini.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 4818/2015
Conferma che gli atti impositivi prodromici regolarmente notificati e non impugnati diventano definitivi e non possono essere contestati attraverso l'impugnazione della successiva cartella, salvo vizi propri di quest'ultima.
Cassazione civile, sentenza n. 1263/2014
Ribadisce il principio della definitività degli atti presupposti non impugnati e della limitazione dell'impugnazione della cartella ai soli vizi propri.
Cassazione civile, sentenza n. 16641/2011
Afferma che la mancata impugnazione dell'atto impositivo notificato nei termini ne consolida gli effetti, impedendo di far valere successivamente nella cartella questioni riguardanti l'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo precedente è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato entro il termine previsto, esso diventa definitivo.
- La successiva impugnazione della cartella di pagamento non consente, di regola, di contestare nuovamente il merito, l'an o il quantum della pretesa già contenuta nell'atto presupposto.
- La cartella può essere contestata per vizi propri, cioè per irregolarità direttamente riferibili alla sua formazione, notificazione, motivazione o ai dati in essa riportati.
- Se l'atto presupposto non è stato notificato, oppure la notifica è inesistente o invalida in modo giuridicamente rilevante, la contestazione può invece essere fatta valere in relazione alla cartella, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- È quindi essenziale verificare tempestivamente la notifica e i termini di impugnazione di ogni atto impositivo, senza attendere la successiva fase della riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 88 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 31 gen 2017Sentenza del 31/01/2017 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →