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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01845/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento operativo di una parte dell’attività da Rovereto a un piazzale di sosta a Sommacampagna. Un dipendente, assunto con sede di lavoro a Rovereto, aveva chiesto il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti in auto propria tra Rovereto e Sommacampagna, sostenendo che tali trasferimenti fossero eseguiti su direttiva aziendale e nell’interesse del datore di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile l’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, che prevede un’indennità per l’uso del mezzo di trasporto, e aveva escluso che l’accordo aziendale del maggio 2014 assorbisse o regolasse quel rimborso, ritenendo invece che detto accordo remunerasse il maggiore tempo di lavoro come straordinario. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per asserita erronea considerazione come pacifico del fatto che il lavoratore dovesse prima recarsi a Rovereto e poi a Sommacampagna; (2) violazione delle norme sul tempo di lavoro per avere qualificato come orario di lavoro il tragitto verso Sommacampagna; (3) errata applicazione dell’art. 28 CCNL, sostenendo che l’indennità spetterebbe solo se il mezzo proprio fosse usato per eseguire la prestazione lavorativa; (4) violazione dei criteri ermeneutici e degli artt. 38 e 40 CCNL per avere escluso la regolazione della fattispecie da parte dell’accordo aziendale; (5) violazione dell’autonomia contrattuale e dell’art. 2077 c.c., per avere la Corte attribuito prevalenza al CCNL rispetto all’accordo di secondo livello; (6) in subordine, erronea esclusione della qualificazione dell’accordo del 2014 come accordo di forfettizzazione ex art. 11, co. 8, lett. b), CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la valutazione della non contestazione dei fatti rilevanti è riservata al giudice di merito e, comunque, il fatto decisivo era solo che il lavoratore fosse stato comandato a presentarsi in un luogo diverso dalla sede originaria. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la decisione di merito aveva plausibilmente sussunto la fattispecie nell’art. 28 CCNL: il dipendente usava il mezzo proprio per raggiungere, su direttiva aziendale e nell’interesse dell’impresa, un luogo di lavoro diverso da quello contrattualmente pattuito, e la norma collettiva non richiede espressamente che il mezzo sia usato solo per eseguire la prestazione in senso stretto. Ha inoltre ritenuto inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo, perché si limitavano a contrapporre una diversa lettura dell’accordo aziendale senza scalfire il giudizio di fatto della Corte d’appello sulla sua inidoneità a disciplinare o assorbire il rimborso spese. Sono state poste a carico della ricorrente le spese e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di fatti rilevanti può produrre effetti sul piano probatorio, ma l’apprezzamento della non contestazione e del suo valore resta riservato al giudice di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato come norma sul contenuto delle difese e sulla contestazione dei fatti nel rito del lavoro, ma non è stata ravvisata la denunciata violazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dalla ricorrente.

  • art. 1, d.lgs. n. 66 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del tragitto come orario di lavoro.

  • art. 3, d.lgs. n. 34 del 2007

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sul tempo di lavoro.

  • art. 11 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il tempo di spostamento non fosse orario di lavoro; la Corte ha osservato che la questione non era decisiva ai fini del diritto al rimborso ex art. 28.

  • art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Prevede un’indennità di uso di mezzo di trasporto, in forma di indennità mensile o rimborso chilometrico; la Corte lo interpreta come applicabile anche al dipendente comandato a spostarsi con mezzo proprio verso un luogo di lavoro diverso dalla sede contrattuale, su direttiva aziendale e nell’interesse aziendale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati come criteri di interpretazione dei contratti collettivi e dell’accordo aziendale; la Corte ribadisce che l’interpretazione del testo negoziale è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, non mediante mera proposta di un’interpretazione alternativa.

  • artt. 38 e 40 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Richiamati per sostenere che l’accordo aziendale avrebbe disciplinato la materia, ma la Corte ha ritenuto plausibile la diversa lettura del giudice di merito.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per l’autonomia contrattuale collettiva, ma non idoneo a scalfire l’accertamento di fatto sull’effettivo contenuto dell’accordo aziendale.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato per il rapporto tra contratto collettivo nazionale e accordo di livello aziendale; la Corte non ha ravvisato una violazione utile a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 11, co. 8, lett. b), del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    Richiamato in via subordinata per sostenere che l’accordo del 2014 fosse un accordo di forfettizzazione; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 432 c.p.c.

    La Corte d’appello ha proceduto alla liquidazione del credito secondo tabelle chilometriche ACI, in via equitativa/probatoria, dopo aver riconosciuto il diritto al rimborso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio con motivazione semplificata/rinviata ad orientamenti recenti.

  • art. 154 disp. att. c.p.c.

    Usato per giustificare il richiamo a precedenti conformi recenti della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228

    Richiamato quale norma di modifica del regime del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione delle regole sulla non contestazione non può tradursi in una nuova ricostruzione del fatto: l’apprezzamento circa l’esistenza e il valore della non contestazione resta riservato al giudice di merito.
  • Quando una clausola collettiva prevede un’indennità per l’uso del mezzo di trasporto, la sua applicazione può estendersi anche al dipendente che usi il mezzo proprio per raggiungere, su direttiva aziendale e nell’interesse del datore di lavoro, un luogo di lavoro diverso da quello originariamente pattuito, se il testo negoziale non limita espressamente il beneficio all’uso del mezzo per l’esecuzione diretta della prestazione.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici dei contratti non è ammissibile se si risolve nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole della clausola: per superare la decisione di merito occorre dimostrare che l’interpretazione accolta sia incompatibile con i criteri legali o non plausibile.
  • L’interpretazione di un accordo collettivo o aziendale è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge nell’interpretazione; non basta prospettare una diversa qualificazione del contenuto negoziale.
  • Se una decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso che attacchi soltanto profili non decisivi o secondari non può determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniAppalto
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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