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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15466/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27/11/2019 che, in riforma della sentenza del GIP, aveva assolto tutti dal reato associativo (art. 74 D.P.R. 309/1990) e aveva rideterminato le pene per singoli capi in relazione a reati di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Procaccianti censura la determinazione della pena residua relativa al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, la carenza di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la mancata valutazione della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990. Fusaroli deduce violazione dell'art. 81 c.p. per errata individuazione della natura giuridica del capo 5) (ovvero mancato riconoscimento della qualificazione come comma 5 dell'art. 73). Lenti deduce violazione dell'art. 81 c.p. per errata applicazione della cornice edittale post-sentenza Corte Cost. n. 32/2014 e presunta disparità di trattamento rispetto a Procaccianti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso di Marco Fusaroli limitatamente alla errata qualificazione giuridica del capo 5) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi di Luigi Procaccianti e di Marco Lenti sono stati dichiarati inammissibili: entrambi sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per i profili di colpa connessi all'inammissibilità). La Corte ha inoltre motivato che le doglianze di Procaccianti e Lenti sono manifestamente infondate (richiamando la giurisprudenza sulla "reformatio in peius" e i criteri di quantificazione della pena), e che l'omessa decisione in appello sulla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990 non costituisce vizio suscettibile di cassazione ove non sia stata espressamente chiesta la statuizione in sede di appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 74

    Norma riferita al reato associativo; la Corte d'Appello aveva assolto gli imputati da tale reato e la Cassazione ripercorre tale decisione di merito senza censurarla

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 5

    Rilevanza della corretta qualificazione giuridica del singolo capo (comma 1 vs comma 5) nella determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che per il capo 5) la qualificazione come comma 5 fosse già definitiva e che la Corte d'Appello avesse errato nella sua individuazione, giustificando l'annullamento con rinvio per Fusaroli

  • Codice Penale, art. 81

    Richiesto per censurare la determinazione e la quantificazione della pena (aumento in continuazione e applicazione della cornice edittale); la Corte ha valutato la correttezza dell'applicazione dell'art. 81 nei singoli ricorsi, ritenendo infondate le doglianze di Lenti

  • Codice Penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena individuale; la Corte d'Appello è stata ritenuta aver adeguatamente motivato la quantificazione, salvo il profilo specifico di errata qualificazione per Fusaroli

  • Codice Penale, art. 132

    Rilevato come riferimento ai poteri del giudice di merito nella quantificazione della pena e nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133; la Corte sottolinea l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella materia

  • L. 689/1990, art. 55

    Norma sulla sostituzione della pena detentiva; la Cassazione ha ritenuto che la mancata decisione in sede di appello sulla sua applicazione non costituisca di per sé motivo di cassazione se non espressamente richiesto in appello

  • Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. b, c, e

    Richiamato per definire i limiti di sindacabilità in cassazione (vizi di diritto e motivazione) e per escludere che la 'non decisione' su benefici possa essere impugnata come vizio di motivazione se non richiesta

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Base normativa per la condanna dei ricorrenti inammissibili al versamento in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014

    Modifica della cornice edittale applicabile ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 73; la Corte d'Appello e la Cassazione hanno tenuto conto dell'effetto di tale pronuncia nella determinazione degli aumenti in continuazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014; Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019)

    Richiamata per i principi su "reformatio in peius" (possibilità di modificare gli aumenti individuali quando cambia la struttura del reato continuato) e per l'indirizzo secondo cui la mancata decisione su benefici non è automaticamente vizio impugnabile

Massime di principio

  • La corretta qualificazione giuridica del singolo fatto è cruciale: se un capo è già stato irrevocabilmente qualificato (es. come comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990), il giudice deve tenerne conto nella quantificazione della pena e l'errata qualificazione può portare all'annullamento con rinvio.
  • Le modifiche normative (o costituzionali) della cornice edittale devono essere applicate correttamente dal giudice di merito; tuttavia la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è ampia e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo errori di diritto.
  • La regola della "reformatio in peius" non impedisce al giudice d'appello di aumentare l'incremento attribuito a un singolo fatto quando la struttura del reato continuato cambia (ad es. diversa qualificazione del fatto satellite), purché la pena complessiva non risulti illegittima.
  • La mancata decisione in appello sulla sostituzione della pena (art. 55 L. 689/1990) o su benefici non costituisce automaticamente vizio impugnabile in Cassazione se la parte non ha formulato espressa richiesta in appello.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante formulare impugnazioni ben fondate e complete.
  • In caso di più imputati con reati valutati su cornici edittali diverse, diversità nella quantificazione delle pene può essere legittima se giustificata da differente qualificazione giuridica dei singoli capi e dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132-133 c.p.
  • Per evitare che la mancata pronuncia su questioni favorevoli (es. benefici) sia inappellabile, il difensore dovrebbe chiedere espressamente la statuizione su tali punti in appello e motivarne la richiesta nel corso del giudizio.

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