Cassazione Penale, Sentenza n. 15466/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27/11/2019 che, in riforma della sentenza del GIP, aveva assolto tutti dal reato associativo (art. 74 D.P.R. 309/1990) e aveva rideterminato le pene per singoli capi in relazione a reati di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Procaccianti censura la determinazione della pena residua relativa al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, la carenza di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la mancata valutazione della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990. Fusaroli deduce violazione dell'art. 81 c.p. per errata individuazione della natura giuridica del capo 5) (ovvero mancato riconoscimento della qualificazione come comma 5 dell'art. 73). Lenti deduce violazione dell'art. 81 c.p. per errata applicazione della cornice edittale post-sentenza Corte Cost. n. 32/2014 e presunta disparità di trattamento rispetto a Procaccianti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso di Marco Fusaroli limitatamente alla errata qualificazione giuridica del capo 5) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi di Luigi Procaccianti e di Marco Lenti sono stati dichiarati inammissibili: entrambi sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per i profili di colpa connessi all'inammissibilità). La Corte ha inoltre motivato che le doglianze di Procaccianti e Lenti sono manifestamente infondate (richiamando la giurisprudenza sulla "reformatio in peius" e i criteri di quantificazione della pena), e che l'omessa decisione in appello sulla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 55 L. 689/1990 non costituisce vizio suscettibile di cassazione ove non sia stata espressamente chiesta la statuizione in sede di appello.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 74
Norma riferita al reato associativo; la Corte d'Appello aveva assolto gli imputati da tale reato e la Cassazione ripercorre tale decisione di merito senza censurarla
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 5
Rilevanza della corretta qualificazione giuridica del singolo capo (comma 1 vs comma 5) nella determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che per il capo 5) la qualificazione come comma 5 fosse già definitiva e che la Corte d'Appello avesse errato nella sua individuazione, giustificando l'annullamento con rinvio per Fusaroli
Codice Penale, art. 81
Richiesto per censurare la determinazione e la quantificazione della pena (aumento in continuazione e applicazione della cornice edittale); la Corte ha valutato la correttezza dell'applicazione dell'art. 81 nei singoli ricorsi, ritenendo infondate le doglianze di Lenti
Codice Penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena individuale; la Corte d'Appello è stata ritenuta aver adeguatamente motivato la quantificazione, salvo il profilo specifico di errata qualificazione per Fusaroli
Codice Penale, art. 132
Rilevato come riferimento ai poteri del giudice di merito nella quantificazione della pena e nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133; la Corte sottolinea l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella materia
L. 689/1990, art. 55
Norma sulla sostituzione della pena detentiva; la Cassazione ha ritenuto che la mancata decisione in sede di appello sulla sua applicazione non costituisca di per sé motivo di cassazione se non espressamente richiesto in appello
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. b, c, e
Richiamato per definire i limiti di sindacabilità in cassazione (vizi di diritto e motivazione) e per escludere che la 'non decisione' su benefici possa essere impugnata come vizio di motivazione se non richiesta
Codice di Procedura Penale, art. 616
Base normativa per la condanna dei ricorrenti inammissibili al versamento in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014
Modifica della cornice edittale applicabile ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 73; la Corte d'Appello e la Cassazione hanno tenuto conto dell'effetto di tale pronuncia nella determinazione degli aumenti in continuazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014; Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019)
Richiamata per i principi su "reformatio in peius" (possibilità di modificare gli aumenti individuali quando cambia la struttura del reato continuato) e per l'indirizzo secondo cui la mancata decisione su benefici non è automaticamente vizio impugnabile
Massime di principio
- La corretta qualificazione giuridica del singolo fatto è cruciale: se un capo è già stato irrevocabilmente qualificato (es. come comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990), il giudice deve tenerne conto nella quantificazione della pena e l'errata qualificazione può portare all'annullamento con rinvio.
- Le modifiche normative (o costituzionali) della cornice edittale devono essere applicate correttamente dal giudice di merito; tuttavia la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è ampia e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo errori di diritto.
- La regola della "reformatio in peius" non impedisce al giudice d'appello di aumentare l'incremento attribuito a un singolo fatto quando la struttura del reato continuato cambia (ad es. diversa qualificazione del fatto satellite), purché la pena complessiva non risulti illegittima.
- La mancata decisione in appello sulla sostituzione della pena (art. 55 L. 689/1990) o su benefici non costituisce automaticamente vizio impugnabile in Cassazione se la parte non ha formulato espressa richiesta in appello.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante formulare impugnazioni ben fondate e complete.
- In caso di più imputati con reati valutati su cornici edittali diverse, diversità nella quantificazione delle pene può essere legittima se giustificata da differente qualificazione giuridica dei singoli capi e dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132-133 c.p.
- Per evitare che la mancata pronuncia su questioni favorevoli (es. benefici) sia inappellabile, il difensore dovrebbe chiedere espressamente la statuizione su tali punti in appello e motivarne la richiesta nel corso del giudizio.
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