Sentenza n. 823/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della nota 26.7.2023 del direttore area residenzialità, e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui il Comune di Milano subordina la presa in carico al convenzionamento della struttura o comunque si disciplini la presa in carico e a valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS- e delle persone con disabilità e anziane in generale, ivi compresa la DGC 15.7.2022 n. 1017 e la nota 16.12.2022 dell'assistente sociale dell'Unità Milano Welfare territoriale Municipio 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del direttore dell’area residenzialità e atti connessi, relativi alla subordinazione della presa in carico al convenzionamento della struttura e alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno contestato gli atti con cui il Comune di Milano subordinava la presa in carico della persona interessata al convenzionamento della struttura residenziale e disciplinava la compartecipazione al costo del servizio, in ragione della collocazione in una struttura non convenzionata. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusa una deliberazione della Giunta comunale e una nota dell’assistente sociale. Nel corso del giudizio, a seguito della notifica del ricorso, il Comune e il gestore della struttura hanno stipulato una convenzione per un posto letto; è quindi intervenuta la presa in carico della persona interessata e, con determinazione dirigenziale del 28 giugno 2024, l’accoglimento della richiesta di ricovero in RSA. In base all’ISEE sociosanitario-Residenze, la quota di compartecipazione è stata determinata in euro 0,00. I ricorrenti hanno pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale dei ricorrenti, derivante dalla stipula della convenzione, dalla presa in carico e dalla successiva determinazione della compartecipazione in misura pari a zero, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate in conformità all’accordo tra i ricorrenti e il Comune e alla mancata opposizione della società Kos Care S.r.l. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata mediante l’adozione degli atti o comportamenti richiesti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito la legittimità degli atti originariamente impugnati.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso e gli altri soggetti processuali non vi si oppongano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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