Ordinanza n. 10/2026 - Latina, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Comune di S. Andrea del Garigliano, prot. -OMISSIS- e avente ad oggetto “realizzazione recinzione a confine della strada comunale”; - dell’ art 56 del regolamento edilizio del Comune di San Andrea per quanto di interesse, nonché ogni atto connesso, collegato, consequenziale e presupposto, anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\12\2025 : per l’annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento del Comune di S. Andrea del Garigliano, prot. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, avente ad oggetto “realizzazione di recinzione lungo la strada via -OMISSIS- – ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale relativo alla realizzazione di una recinzione a confine della strada comunale e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, nonché art. 56 del regolamento edilizio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario del terreno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento comunale concernente la realizzazione di una recinzione a confine della strada comunale e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alla recinzione realizzata lungo una strada comunale. È stata inoltre contestata, per quanto di interesse, la legittimità dell'art. 56 del regolamento edilizio comunale. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire che il ricorso non appare privo di fumus boni iuris, anche in considerazione della modesta entità dell'opera.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare, valorizzando anche la modesta entità dell'opera realizzata. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché la rimozione della recinzione avrebbe esposto il terreno, coltivato a noccioleto, all'invasione della fauna selvatica presente in loco, determinando un danno grave e irreparabile. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino impugnata; l'ordinanza cautelare non ne esamina compiutamente l'applicazione.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
È la norma processuale posta a fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato anche in relazione alla modesta entità dell'opera oggetto di un provvedimento comunale di demolizione, senza anticipare la definizione del merito.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione della demolizione di una recinzione comporti l'esposizione di un terreno coltivato a noccioleto all'invasione della fauna selvatica, con possibile verificarsi di un danno grave e irreparabile.
- La sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati può essere disposta quando ricorrano, a una valutazione sommaria, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
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