Sentenza n. 1444/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente per l’importo complessivo di euro 1.500,00, condannando il Ministero al relativo accredito. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, rilevando che il Ministero non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento o accredito. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di procedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al reperimento materiale delle somme. L’insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese del giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata nel giudicato da eseguire quale fondamento del diritto all’utilizzo della Carta elettronica del docente.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre a disciplinare il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso per ottemperanza dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 45, comma 1, c.p.a., alla disciplina del termine di deposito del ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’Amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale, il ricorso è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale e assegnare un termine per adempiere.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla formale richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
- Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il commissario ad acta può e deve compiere tutti gli atti contabili e finanziari necessari, inclusi l’eventuale stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato, imponendo all’organo commissariale di adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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