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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Bari, Sezione 3

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio rifiuto e/o inadempimento del Comune di Sammichele di Bari, formatosi sull’istanza, di cui alla nota p.e.c. del 9.12.2024, recante diffida all’avvio del procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, di suolo della porzione di proprietà del ricorrente, sita in agro di Sammichele di Bari, denominata “prolungamento via Tripoli”, in catasto fg. 8, p.lla n. 1053, occupata sine titulo e trasformata in strada pubblica; - nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Sammichele di Bari di provvedere sulla predetta istanza, avviando il procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell’indennizzo di legge, con fissazione del relativo termine e la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta, ex art. 117, comma 3 c.p.a., in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202501504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza volta all'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario per successione ereditaria di una porzione di suolo sita nel territorio comunale, deduceva che l'area era stata occupata sine titulo dal Comune, irreversibilmente trasformata e destinata alla realizzazione di una strada pubblica, senza decreto di esproprio o altro valido titolo legittimante. Con istanza e successive diffide, da ultimo il 9 dicembre 2024, chiedeva al Comune di esaminare la situazione e di attivare il procedimento di acquisizione sanante previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione dell'indennizzo. L'amministrazione rimaneva inerte e non si costituiva in giudizio. Il ricorrente proponeva quindi azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, l'ordine di provvedere entro un termine e la nomina preventiva di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo specifico dell'amministrazione di provvedere e un'inerzia qualificata a fronte di una valida istanza presentata da un soggetto titolare di una posizione differenziata. Nel caso concreto, l'occupazione sine titulo e la trasformazione irreversibile del bene, in assenza di decreto di esproprio, integrano un illecito permanente suscettibile di definizione mediante il procedimento di cui all'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Secondo il giudice, l'amministrazione è tenuta almeno a esaminare l'istanza del proprietario e ad adottare un provvedimento espresso, senza che ciò implichi l'automatica acquisizione del bene, trattandosi di esercizio di potere amministrativo. Il Comune è stato ordinato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari, o un funzionario delegato, che dovrà insediarsi su impulso della parte interessata e provvedere entro i successivi 60 giorni, con oneri a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Fondamenta l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando sussiste il dovere di esercitare il potere provvedimentale.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Prevede il procedimento di acquisizione sanante dei beni privati utilizzati e modificati dall'amministrazione per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo; la norma si applica indipendentemente dalla ragione dell'assenza del titolo.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato dalla giurisprudenza citata quale base per la nomina del commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    È richiamato dalla giurisprudenza citata quale base per l'intervento del commissario ad acta in sede di ottemperanza.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È indicato quale base normativa per la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.

  • art. 2, comma 9, l. 241/1990

    È indicato quale base normativa per la trasmissione della decisione all'organismo di valutazione interna dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è proponibile quando il privato abbia presentato una valida istanza, sia titolare di una posizione giuridica differenziata e sussista uno specifico obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso; non è sufficiente la mera esistenza di una facoltà o potestà amministrativa generica.
  • In caso di occupazione sine titulo e irreversibile trasformazione di un bene privato per finalità di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 costituisce la disciplina applicabile per ricondurre la situazione di fatto a quella di diritto, indipendentemente dalla causa dell'assenza del titolo.
  • Il proprietario di un bene occupato e trasformato sine titulo può sollecitare l'amministrazione ad attivare il procedimento di acquisizione sanante; l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare l'istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ferma restando la discrezionalità sulla scelta finale prevista dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta affinché eserciti il potere in caso di persistente inerzia, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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