Cassazione Civile, Ordinanza n. 29898/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito di una controversia sostanziale, ma un'istanza di correzione di errore materiale proposta contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza n. 2119/2025 era stato indicato, nel dispositivo relativo alle spese del giudizio di legittimità, il nome di un soggetto diverso da quello effettivamente presente nel giudizio: era stato condannato alle spese "Esposito Alessandro" invece di "Esposito Alfonso". La Corte rileva che il controricorrente nel giudizio di legittimità era l'avvocato Alfonso Esposito, che aveva agito in proprio quale procuratore legale di se stesso. L'istanza viene ritenuta fondata e si chiede la correzione del dispositivo della precedente ordinanza, con annotazione sull'originale. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 2119/2025, sostituendo nel dispositivo le parole "Esposito Alessandro" con "Esposito Alfonso". Ha inoltre ordinato che la presente ordinanza sia annotata dalla cancelleria sull'originale della precedente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in considerazione della natura del procedimento ex art. 287 c.p.c. Il ricorso/procedimento si conclude quindi con correzione del mero errore materiale, senza decisione sul merito della controversia originaria.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione dell'errore materiale non comporta statuizione sulle spese processuali.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato quale base procedurale del provvedimento di correzione dell'errore materiale nell'ordinanza della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto quando risulti evidente la difformità tra il nominativo indicato e la parte effettivamente presente nel giudizio.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale la Corte dispone la rettifica formale del provvedimento precedente, senza riaprire il merito della controversia.
- Quando la correzione riguarda un mero errore identificativo nel dispositivo, la rettifica deve essere annotata sull'originale del provvedimento corretto.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non va normalmente disposta la condanna alle spese processuali.
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