Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5448/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento ex art. 116 c.p.a. del diniego di accesso documentale opposto da Acquirente Unico S.p.A. con nota prot. AU/P20250124742 del 19.12.2025, relativo alla documentazione afferente al POD IT001E60746891 (Sistema Informativo Integrato – SII)

Giustizia amministrativa202601910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale relativo alla documentazione afferente a un punto di prelievo di energia elettrica (POD) del Sistema Informativo Integrato

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ente detentore dei documenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'ostensione della documentazione relativa alla fornitura di energia elettrica presso immobili siti in Anzio, riferendo che gli appartamenti erano da oltre vent'anni interessati da occupazioni abusive e che l'energia veniva erogata in assenza di un contratto idoneo a legittimare l'uso dei locali da parte degli occupanti. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso e l'illegittimità del diniego espresso da Acquirente Unico S.p.A. il 19 dicembre 2025. Il ricorso è stato notificato via PEC il 17 gennaio 2026 e depositato il 14 febbraio 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, la possibile tardività del deposito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha applicato il combinato disposto degli artt. 87, commi 2 e 3, e 45, comma 1, c.p.a., ritenendo che nei giudizi in materia di accesso il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso sia dimezzato a quindici giorni dalla perfezione dell'ultima notificazione. Poiché la notifica si è perfezionata il 17 gennaio 2026 e il deposito è avvenuto il 14 febbraio 2026, il termine perentorio risultava ampiamente superato. Il giudice non ha quindi esaminato la sussistenza dell'interesse all'accesso né la legittimità del diniego. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte, pur evocata in giudizio, non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

    I giudizi in materia di accesso rientrano tra quelli soggetti alla dimidiazione dei termini processuali; tale dimidiazione riguarda anche il termine per il deposito del ricorso.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.

    Il termine ordinario per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione è perentorio e, nei giudizi di accesso, deve essere dimezzato a quindici giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e relativo avviso.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio della tardività del deposito.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi in materia di accesso, il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
  • Il ricorso in materia di accesso depositato oltre quindici giorni dal perfezionamento della notificazione è irricevibile per tardività, senza che il giudice debba esaminare la sussistenza dell'interesse all'accesso o la legittimità del diniego impugnato.
  • La dimidiazione dei termini nei giudizi in materia di accesso riguarda anche il termine per il deposito del ricorso e non soltanto gli altri termini processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.