Cassazione Civile, Ordinanza n. 08054/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di rimborso IVA per l'anno 2005, presentata nel 2006 da una società poi divenuta Friuli Com-Est di Allani Faten s.a.s., e successivamente sollecitata anche dalla società Camel s.a.s. quale conferitaria del credito. L'Agenzia aveva dapprima sospeso il rimborso, poi emesso un diniego espresso nel 2008, non impugnato, e in parallelo aveva svolto accertamenti fiscali culminati in avvisi di accertamento poi annullati in giudizio. Nel 2016 l'Ufficio, rispondendo a un nuovo sollecito, aveva ribadito il diniego richiamando la definitività del provvedimento del 2008. La CTR aveva invece accolto l'appello delle società ritenendo sufficiente l'impugnazione degli avvisi di accertamento, stante il rapporto di pregiudizialità tra questi e il diniego, e valorizzando il giudicato formatosi sugli accertamenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 30, 38-bis e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il mancato ricorso contro il diniego del 2008 ne aveva determinato la definitività e che l'impugnazione degli avvisi di accertamento non poteva sostituire quella del diniego, essendo atti autonomi e non della stessa sequenza procedimentale; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e delle medesime norme IVA, contestando l'esistenza di un giudicato utile a fondare il rimborso e lamentando anche il mancato assolvimento dell'onere probatorio del contribuente sulla sussistenza dei presupposti del rimborso.
La decisione
La Corte ha ricostruito la sequenza fattuale e ha ritenuto che l'avviso di accertamento relativo al 2005, poi annullato, avesse necessariamente implicato anche il disconoscimento del credito IVA chiesto a rimborso per la stessa annualità, realizzando una relazione di biunivoca corrispondenza tra pretesa impositiva e credito. Ha quindi affermato che il giudizio sugli avvisi di accertamento aveva già investito, in via alternativa, la sussistenza del debito d'imposta o del credito per eccedenza, con effetti anche sul diniego di rimborso e sulla prescrizione del diritto. Ne ha tratto la conclusione che non era necessario un autonomo ricorso contro il diniego del 2008 e che il successivo diniego del 2016 non poteva essere opposto per negare il rimborso. Il ricorso dell'Agenzia è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità/irrilevanza dell'impugnazione del solo avviso di accertamento rispetto al diniego di rimborso non impugnato.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplinando il rimborso dell'eccedenza IVA, è stato letto dalla Corte nel senso che il credito chiesto a rimborso e il debito accertato per la medesima annualità possono costituire pretese contrapposte oggetto del medesimo giudizio.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata in relazione ai presupposti del rimborso IVA e al disconoscimento del credito da parte dell'Ufficio.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Citata con riferimento al quadro normativo IVA relativo agli accertamenti e al rimborso.
art. 2909 c.c.
Richiamato per contestare la ritenuta efficacia del giudicato; la Corte ha ribadito che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non solo le statuizioni espresse.
art. 2943, comma 2, c.c.
L'impugnazione dell'avviso di accertamento interrompe il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso IVA.
art. 2945, comma 2, c.c.
La prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo sull'accertamento.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Rilevato l'effetto espansivo esterno del giudicato sugli atti dipendenti, incluso il diniego di rimborso caducato dagli esiti del giudizio sull'accertamento.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
Richiamato nei precedenti giudizi sugli avvisi di accertamento; l'annullamento era stato pronunciato per violazione del termine dilatorio di 60 giorni.
art. 7, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Evocato nel contenuto dell'accertamento integrativo, relativo alla territorialità delle cessioni ai fini IVA.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro per escludere un aggravio processuale irragionevole che imporrebbe al contribuente un autonomo giudizio sul diniego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso il suo applicazione al caso delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale tramite prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater sul contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 30 del d.P.R. 633 del 1972
Richiamato anche per il principio, ribadito dalla Corte, secondo cui l'impugnazione delle sole poste contestate non produce effetti sulle poste non contestate; a contrario, se l'Ufficio contesta il credito nel suo complesso si produce l'effetto interruttivo/sospensivo.
art. 57 del d.P.R. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 30 e all'art. 38-bis nel quadro dei poteri di accertamento e del rimborso IVA.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul rimborso IVA, quando l'Ufficio contesta con avviso di accertamento l'inesistenza del credito riferito alla medesima annualità, l'impugnazione di tale avviso può essere sufficiente a devolvere al giudice anche la questione del diritto al rimborso, senza necessità di un autonomo ricorso contro il diniego se questo è logicamente e giuridicamente dipendente dall'accertamento.
- Il giudicato formatosi sull'avviso di accertamento, anche se la decisione che lo definisce è fondata su ragioni formali, può produrre effetti sull'atto di diniego del rimborso quando quest'ultimo dipende dalla medesima verifica della spettanza o meno del credito IVA.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: si estende alle questioni che costituivano antecedenti logici, essenziali e necessari della decisione e non solo alle statuizioni espressamente formulate.
- L'impugnazione giudiziale dell'avviso di accertamento che disconosce il credito IVA interrompe la prescrizione del diritto al rimborso e la sospende fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
- Non è ragionevolmente esigibile, per il contribuente, un autonomo e ulteriore giudizio sul diniego di rimborso quando ciò comporterebbe una duplicazione della tutela a fronte di atti strettamente pregiudiziali o dipendenti.
- Se l'Amministrazione contesta integralmente il credito IVA per la medesima annualità mediante accertamento, non possono coesistere, per quello stesso periodo d'imposta, un debito d'imposta accertato e un credito per eccedenza da rimborsare.
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