Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32703/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale e la condanna al pagamento delle spese processuali del grado. Con il primo motivo aveva dedotto violazione degli artt. 159 e 420-quater c.p.p. e dell'art. 6, par. 3, CEDU, sostenendo che, durante il giudizio di appello, fosse stata documentata la sua irreperibilità e la mancata conoscenza del processo; aveva quindi chiesto la sospensione del procedimento anche per consentire una visita peritale e l'accertamento della capacità di partecipare consapevolmente al giudizio. Con il secondo motivo aveva denunciato violazione degli artt. 219 e seguenti c.p.p., lamentando che la perizia fosse stata svolta su materiale incompleto, senza colloquio con la perizianda, nonostante le riferite condizioni psichiche critiche, e contestando le conclusioni sulla capacità di intendere e di volere e sulla capacità di partecipare al processo. Con il terzo motivo aveva dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di sospensione del giudizio di appello. Con il quarto motivo aveva lamentato omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle condizioni di precarietà socio-esistenziale rappresentate nelle memorie e nella documentazione prodotta. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici, manifestamente infondati o non consentiti. Quanto ai motivi sulla sospensione e sull'assenza, ha rilevato che l'appello era stato celebrato ai sensi dell'art. 599 c.p.p., con presenza del difensore, e che la regolarità delle notificazioni consentiva, per l'imputato appellante, la celebrazione in assenza ai sensi dell'art. 598-ter c.p.p., senza necessità di applicare analogicamente il regime previsto per l'imputato non appellante. Quanto alla perizia, ha osservato che il motivo non individuava specifiche ragioni di illegittimità o di inadeguatezza della valutazione; il perito, quando non sia possibile il colloquio con il periziando, può acquisire aliunde gli elementi necessari e non è obbligato a ricercarlo. Inoltre, il giudice può valutare la capacità di partecipazione cosciente al processo anche sulla base degli atti, e la mera presenza di una patologia psichiatrica non esclude automaticamente tale capacità. La Corte di appello aveva escluso patologie psichiatriche rilevanti e l'incapacità di intendere e di volere, con motivazione ritenuta congrua. La censura fondata direttamente sull'art. 6, par. 3, CEDU è stata ritenuta non consentita, non essendo stata prospettata una questione di legittimità costituzionale della norma interna. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il riferimento ai precedenti penali dell'imputata e alla congruità della pena, già ridotta per il riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve, applicata nella massima estensione e ritenuta prevalente sull'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché articolato attraverso censure aspecifiche, manifestamente infondate o non consentite. Ha ritenuto corretta la celebrazione del giudizio di appello in assenza dell'imputata, essendo regolari le notificazioni e trattandosi di imputata appellante in un giudizio celebrato ai sensi dell'art. 599 c.p.p. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione peritale e congrua la motivazione della Corte territoriale sia sulla capacità processuale sia sul diniego delle attenuanti generiche. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di sospensione del processo; la censura è stata ritenuta infondata nel quadro della disciplina speciale dell'assenza in appello.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della sospensione in caso di mancata conoscenza del processo; la Corte ha escluso l'applicazione invocata al caso dell'imputato appellante presente nella disciplina dell'art. 598-ter c.p.p.

  • art. 598-ter c.p.p.

    Per l'imputato appellante non presente all'udienza d'appello, quando il giudizio si celebra con la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., la regolarità delle notificazioni è sufficiente per procedere in assenza, anche fuori dai casi dell'art. 420-bis c.p.p.; il secondo comma, riferito all'imputato non appellante, non è applicabile analogicamente.

  • art. 599 c.p.p.

    La celebrazione dell'udienza d'appello con la presenza delle parti, unitamente alla regolarità delle notificazioni, ha consentito la dichiarazione di assenza dell'imputata appellante.

  • art. 6, par. 3, CEDU

    La violazione della Convenzione EDU non è stata ritenuta deducibile autonomamente come motivo di ricorso, se non a sostegno di una questione di legittimità costituzionale della norma interna, non proposta.

  • art. 219 c.p.p.

    Richiamato in tema di disciplina della perizia; la censura è stata ritenuta aspecifica e manifestamente infondata.

  • art. 70 c.p.p.

    La capacità di partecipare coscientemente al processo può essere valutata dal giudice anche sulla base degli elementi già acquisiti; la perizia non è necessaria in ogni caso e la sola patologia psichiatrica non esclude automaticamente la capacità processuale.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di ogni elemento prospettato, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi; i precedenti penali possono costituire motivazione adeguata.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    I motivi di violazione di legge sono stati scrutinati e ritenuti infondati o aspecifici.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è denunciabile in relazione a una questione di diritto correttamente risolta; le ulteriori censure motivazionali sono state ritenute aspecifiche o infondate.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello celebrato con la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., l'imputato appellante non presente all'udienza può essere giudicato in assenza quando le notificazioni siano regolari, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 420-bis c.p.p.; il regime più rigoroso del secondo comma dell'art. 598-ter c.p.p. riguarda espressamente il solo imputato non appellante.
  • Non è consentita l'applicazione analogica del secondo comma dell'art. 598-ter c.p.p. all'imputato appellante, poiché la distinzione normativa tra imputato appellante e non appellante è espressa e funzionale alla diversa esigenza di verifica della conoscenza del giudizio.
  • Il giudice non è sempre tenuto a disporre una perizia per accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, potendo fondare il proprio convincimento sugli elementi già acquisiti agli atti.
  • La mera esistenza di una patologia psichiatrica non esclude di per sé la capacità di partecipare coscientemente al processo; occorre che la condizione sia di gravità tale da impedire concretamente l'esercizio della difesa.
  • Quando non sia possibile svolgere il colloquio con il periziando, il perito non ha l'obbligo di ricercarlo e può acquisire aliunde gli elementi necessari alla valutazione peritale.
  • È aspecifico il motivo di ricorso che contesti genericamente la completezza o l'attendibilità della perizia senza confrontarsi puntualmente con gli elementi fattuali e logici valorizzati dal giudice di merito.
  • Le violazioni della CEDU non possono essere dedotte autonomamente in cassazione come censura di legittimità ordinaria, ma possono rilevare quale parametro interposto a sostegno di una questione di legittimità costituzionale della norma interna, che deve essere specificamente proposta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, senza l'obbligo di esaminare analiticamente ogni circostanza prospettata dalla difesa; i precedenti penali possono integrare un autonomo e sufficiente elemento valutativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.