Cassazione Penale, Ordinanza n. 09909/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 luglio 2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano due e che la Corte di cassazione li ha ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nel merito. La Corte ha quindi valorizzato il fatto che le doglianze difensive fossero già state vagliate con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle censure, coerenti con le emergenze probatorie e prive di manifeste incongruenze logiche. Il contenuto specifico del reato contestato non è desumibile dal solo testo fornito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte nei gradi di merito, quando queste siano state già specificamente esaminate e disattese con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le ragioni di doglianza non si confrontano realmente con la motivazione della decisione impugnata e non evidenziano vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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