Sentenza del 22/09/2017 n. 3731 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accise, imposte di fabbricazione e di consumo - Energia elettrica - Fornitore nell'ambito del contratto di "global service" - Consumatore finale - Configurabilità - Soggetto d'imposta - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza esclude che il prestatore del global service sia soggetto passivo dell'accisa in qualità di venditore di energia elettrica. Considerato il carattere unitario del contratto, tale soggetto deve essere qualificato come consumatore finale complessivo dell'energia e, pertanto, resta estraneo al rapporto tributario relativo all'accisa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo delle accise sull'energia elettrica nell'ambito di un contratto di "global service". In base alla disciplina applicabile, è soggetto d'imposta il fornitore professionale di energia elettrica che vende il bene e ne fattura la somministrazione. Diversamente, chi mette a disposizione l'energia elettrica come componente di una prestazione complessa e unitaria di global service non è qualificabile come venditore di energia elettrica, poiché l'energia costituisce soltanto uno degli elementi del servizio complessivo.
Norme richiamate
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
La disciplina delle accise individua come soggetto passivo il fornitore professionale che vende energia elettrica mediante un contratto di somministrazione; non ricomprende invece il prestatore di un servizio complesso che utilizza o fornisce energia quale componente accessoria e inscindibile del global service.
Norma UNI 10685/1998
La definizione tecnica del contratto di global service rileva per qualificare la prestazione come complessa e unitaria, nella quale la fornitura di energia elettrica non costituisce una vendita autonoma.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto passivo dell'accisa occorre verificare la sostanza economica e giuridica dell'operazione, distinguendo la vendita autonoma di energia dalla sua inclusione in un servizio complesso.
- Il soggetto che fattura direttamente la somministrazione di energia elettrica nell'ambito della propria attività professionale è normalmente il soggetto d'imposta.
- Nell'ambito di un contratto unitario di global service, il prestatore non diventa automaticamente venditore di energia elettrica se l'energia è soltanto una componente della prestazione complessiva.
- La qualificazione come consumatore finale dipende dal contenuto concreto del contratto, dalla modalità di fatturazione e dall'eventuale autonomia economica e negoziale della fornitura di energia.
- La mera presenza di un riaddebito o di un costo energetico nella fattura non è necessariamente sufficiente a configurare una vendita di energia soggetta ad accisa.
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