Cassazione Penale, Sentenza n. 20351/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo: 1) inosservanza o errata applicazione dell'art. 157 c.p., deducendo che i reati indicati nei capi B) e C) si erano estinti per prescrizione; 2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze, lamentando che le attenuanti generiche, giustificate dalla lievità del fatto, avrebbero dovuto prevalere e ridurre ulteriormente la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla prescrizione (capi B e C, reati commessi il 6/4/2014), ha rilevato che il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza d'appello in ragione delle numerose sospensioni dei termini del giudizio di primo grado originate da rinvii chiesti dalla difesa, richiamando gli artt. 157, 159 e 161 c.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle circostanze da parte della Corte d'appello: le attenuanti generiche sono state applicate nella massima misura al reato principale (capo A) per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, mentre per i reati satellite (capi B e C) è stata prevista un aumento per continuazione; il giudizio di bilanciamento deve riguardare prioritariamente il reato più grave. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Individuazione del termine ordinario di prescrizione e sua applicazione in relazione alla pena edittale dell'illecito; la Corte calcola il termine iniziale e la sua scadenza in base alla pena teorizzata.
art. 159 cod. pen.
Prevede la sospensione della prescrizione per i termini determinati da rinvii del giudizio; la Corte ha ritenuto che i numerosi rinvii chiesti dalla difesa abbiano sospeso la decorrenza della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Disciplina la durata del termine di prescrizione rapportata alla pena; utilizzata per calcolare il termine di 7 anni e 6 mesi relativo ai reati contestati nei capi B e C.
art. 61, n. 2 cod. pen.
Riferimento alle circostanze aggravanti/indicazioni normative usate dalla Corte per contestualizzare le qualificazioni aggravatorie o attenuanti nel bilanciamento delle circostanze.
artt. 337, 582, 585 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati riconosciuti nei capi B e C (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni), qui indicate per identificare le fattispecie oggetto di calcolo della prescrizione e della determinazione della pena.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla disciplina sanzionatoria per i reati di stupefacenti; la Corte ha utilizzato il reato più grave previsto da questa norma come base per il calcolo della pena complessiva nel reato continuato.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Principio di determinazione della pena nel reato continuato: le circostanze devono essere bilanciate con riferimento al reato più grave; le circostanze dei reati satellite contano principalmente per l'aumento ex art. 81 c.2, non per un nuovo bilanciamento che cambi il genere di pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'onere delle spese e disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, in assenza di colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità, si può comunque imporre la sanzione economica nella misura equitativa; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi di colpa tale da escludere l'applicazione della sanzione economica.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola sulla base della pena edittale e dei termini previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen., ma qualsiasi rinvio o sospensione del procedimento (anche chiesto dalla difesa) interrompe o sospende la decorrenza ai sensi dell'art. 159 cod. pen.; chi contesta la maturazione della prescrizione deve considerare tali sospensioni nel computo.
- Nel reato continuato il giudizio di bilanciamento tra circostanze favorevoli e sfavorevoli va effettuato con riguardo prioritario al reato ritenuto più grave; le circostanze relative a reati satellite influiscono in via principale sull'aumento di pena ex art. 81, comma 2, e non sul bilanciamento che determina il quantum del reato principale, salvo che incidano sul genere di pena applicabile.
- L'applicazione massima delle attenuanti generiche è lecita se motivata dalla concreta minor gravità del fatto; il giudice deve esplicitare la ragione per cui la lievità giustifica la misura scelta, ma non è obbligato a un bilanciamento in equivalenza rispetto a reati distinti e non aggravati.
- Quando il Pubblico Ministero chiede l'annullamento per prescrizione, la Cassazione verifica il corretto computo dei termini e l'eventuale efficacia dei periodi di sospensione; la semplice affermazione della prescrizione dal ricorrente senza analisi dei rinvii processuali spesso non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità di un ricorso comporta, salvo casi di colpa non imputabile, l'attribuzione delle spese e l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi propone ricorso dovrebbe valutare la fondatezza degli argomenti per evitare tali conseguenze.
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