Cassazione Penale, Sentenza n. 1108/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. (inosservanza degli obblighi di assistenza familiare) per aver, dal 2013 e con condotta perdurante, omesso di versare alla moglie e ai due figli minori quanto necessario per il loro mantenimento. Con il ricorso immediato per cassazione il difensore deduceva tre motivi: (1) mancata astensione del giudice di primo grado per presunta ostilità verso la difesa (violazione artt. 36 c.p.p. e 24 Cost.); (2) mancata acquisizione e valutazione di prove decisive (es.: documentazione sulla sospensione della patente della persona offesa, prova dello stato di indigenza dell'imputato, maggiore agiatezza della moglie), illogicità e contraddittorietà della motivazione e revoca ingiustificata di ammissione di prove testimoniali (artt. 125 e 192 c.p.p.); (3) errore di valutazione sul piano della tipicità penale perché la condotta sarebbe stata solo una violazione di obblighi civili (pagamento assegno), assenza dello stato di bisogno dei familiari, effetto della remissione di querela di uno dei figli e mancata motivazione del trattamento sanzionatorio (art. 570, artt. 125 e 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbito il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo perché il ricorso immediato per cassazione è percorribile solo per vizi di legittimità puri (art. 606, comma 1, lett. a), b), c) c.p.p.). La Corte ha inoltre escluso la conversione del ricorso in appello: valutando la reale volontà del ricorrente, ha ritenuto che il difensore avesse consapevolmente e surrettiziamente formulato doglianze di merito (mancata assunzione di prove decisive, vizi di motivazione) al fine di ottenere una conversione in appello, e non avesse commesso un errore di buona fede nella scelta del mezzo impugnatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 570 cod. pen.
Norma applicata per la fattispecie: inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (contestata come condotta perdurante di mancato versamento dei mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli)
art. 36 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per chiedere l'astensione del giudice; la Corte ha assorbito tale motivo e non lo ha ritenuto decisivo
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a supporto della pretesa violazione del diritto di difesa; non è stato accolto né ritenuto idoneo a rendere ammissibile il ricorso
artt. 125 e 192 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla critica sulla mancata acquisizione di prove decisive e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che tali doglianze attengano al merito e non siano idonee nel ricorso per cassazione immediato
art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il ricorso immediato per cassazione e la possibilità di conversione in appello; la Corte le interpreta stabilendo che la conversione è consentita solo per un errore di buona fede nella scelta del rimedio e non quando la parte ha deliberatamente tentato di utilizzare un mezzo non consentito
art. 603 cod. proc. pen.
Richiesto dal difensore (rinnovazione istruttoria): la Corte ha osservato che tale richiesta dimostra la volontà di proporre doglianze di merito e non un errore formale nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Criteri di motivazione che definiscono i vizi di legittimità consentiti nel ricorso per cassazione (lett. a,b,c per il ricorso immediato; lett. d,e per questioni di merito): la Corte ha ribadito che il ricorso immediato è ammissibile solo per vizi di legittimità puri
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Richiamata la modalità di trattazione in udienza camerale per le misure emergenziali (normativa procedurale sulle udienze in camera di consiglio durante la pandemia)
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo per vizi di legittimità puri; questioni di merito (mancata acquisizione di prove decisive, valutazioni contraddittorie della motivazione) devono essere sollevate con l'appello, non con la cassazione immediata
- La Corte può rifiutare la conversione del ricorso in appello quando risulta che la parte ha deliberatamente scelto lo strumento processuale sbagliato per ottenere un riesame di merito: la conversione è ammessa soltanto in caso di errore di buona fede nella scelta del rimedio
- Se il difensore nel ricorso manifesta chiaramente la volontà di ottenere rinnovazione dell'istruttoria o altri provvedimenti tipici dell'appello, la Corte può considerare la scelta del ricorso per cassazione come surrettizia e dichiararne l'inammissibilità
- Le doglianze relative alla qualificazione della condotta come reato (vs. inadempimento civile) e alla valutazione dello stato di bisogno dei familiari richiedono accertamenti di fatto e valutazioni probatorie: pertanto vanno dedotte in sede di impugnazione di merito
- Ricorrere in Cassazione senza rispettare i limiti precisi previsti dalla legge processuale espone al rischio non solo di inammissibilità del ricorso ma anche all'addebito delle spese e a sanzioni pecuniarie
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