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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10030/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società propone ricorso avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Gallipoli del 30/06/2022 che aveva dichiarato la validità ed efficacia della decisione del Tribunale del riesame che aveva disposto il mantenimento del sequestro preventivo di alcuni appartamenti per il reato di occupazione abusiva (art. 633 c.p.). Il motivo principale del ricorso è l'incompetenza funzionale dell'Ufficio giudiziario di Gallipoli: secondo la ricorrente (e secondo la giurisprudenza formatasi in Cassazione) l'opposizione/incidente di esecuzione disciplinato dagli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p. deve essere trattata dall'Ufficio giudiziario che ha adottato il provvedimento impugnato (foro commissorio), qui individuato nel Giudice di pace di Lecce; pertanto il Giudice di pace di Gallipoli non poteva dichiararsi competente né confermare la decisione del Tribunale del riesame. Nel ricorso è ricostruita la complessa vicenda processuale (decreto di sequestro originario, annullamento in sede di rinvio del Tribunale del riesame, intervento del Pubblico Ministero che aveva nel frattempo fatto cessare il vincolo, decide della Corte che qualificò i ricorsi come incidenti di esecuzione, rimessa degli atti al Giudice di pace di Lecce e successivo rinvio al Giudice di pace di Gallipoli), e si deduce la violazione dei principi di competenza funzionale e di irretrattabilità del foro commissorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto preclusa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa degli imputati in ragione del giudicato interno (precedente pronuncia della Sesta Sezione che aveva stabilito la procedura applicabile) e ha stabilito che il Giudice di pace di Gallipoli era incompetente a decidere essendo la competenza inderogabilmente attribuita all'Ufficio giudiziario autore del provvedimento opposto (Giudice di pace di Lecce). L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Lecce perché celebri il giudizio di opposizione nelle forme dell'art. 666 c.p.p.; la Corte ha altresì richiamato il principio già espresso nella propria sentenza n. 51794/18 circa l'esperibilità dell'incidente di esecuzione nella materia in esame.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di occupazione abusiva di edifici; il sequestro preventivo era stato disposto in relazione a tale fattispecie

  • art. 324 cod. proc. pen., comma 8

    norma richiamata dal Tribunale del riesame per rinviare la decisione sulla proprietà al giudice civile e disporre il mantenimento del sequestro in via cautelare in attesa della definizione della controversia civile

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    indica la procedura applicabile all'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto che l'incidente debba essere trattato secondo tale norma e che il giudice competente sia l'Ufficio che ha adottato il provvedimento impugnato

  • art. 676 cod. proc. pen.

    richiamato insieme all'art. 667 per definire la modalità di trattazione dell'incidente di esecuzione e l'ambito dell'opposizione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    regola le forme del giudizio di opposizione che il Giudice di pace di Lecce dovrà osservare una volta ricevuti gli atti

  • art. 41 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    norma richiamata dalla difesa degli imputati per sostenere l'inammissibilità del ricorso (secondo la difesa, i provvedimenti del GdP in materia di esecuzione sarebbero impugnabili solo davanti al Tribunale monocratico); la Corte ha ritenuto l'eccezione preclusa dal giudicato interno e non ha accolto tale argomentazione

Massime di principio

  • Competenza per l'incidente di esecuzione/opposizione: il giudice competente è inderogabilmente l'Ufficio giudiziario che ha adottato il provvedimento impugnato (principio del foro commissorio); tale competenza non viene meno per successivi avanzamenti del procedimento.
  • Procedura applicabile: quando la Corte di Cassazione ha già deciso che il rimedio è l'incidente di esecuzione o l'opposizione secondo gli artt. 667(4) e 676 c.p.p., i giudici di merito devono attenersi a quella procedura e non possono sollevare eccezioni di rito che contrastino con il giudicato interno.
  • Effetti della cessazione del vincolo: la restituzione dei beni disposta dal Pubblico Ministero può rendere parzialmente sopravvenuta la materia cautelare, per cui il giudice chiamato a decidere deve verificare l'attualità dell'interesse alla misura cautelare e tener conto di precedenti provvedimenti di annullamento o di restituzione.
  • I poteri della Cassazione: la Corte può annullare senza rinvio un provvedimento adottato da ufficio incompetente e disporre la trasmissione degli atti all'Ufficio corretto perché celebri il giudizio secondo le norme procedurali vigenti.
  • Verifica delle eccezioni di ammissibilità: le eccezioni di inammissibilità basate su norme diverse dalla procedura già definita dalla Corte possono essere precluse dal giudicato interno; prima di sollevare tali eccezioni è necessario controllare la storia degli accertamenti giurisdizionali intervenuti sul punto.

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