Sentenza del 21/03/2018 n. 342 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato - Efficacia retroattiva della previsione contenuta nella legge n. 208 del 2015 - Esclusione - Applicabilità del regime transitorio disposto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 agli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una notizia di reato e, in particolare, se la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 avesse efficacia retroattiva tale da superare il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015. Tale norma transitoria stabiliva che, per gli avvisi di accertamento notificati prima del 2 settembre 2015, continuassero ad applicarsi le precedenti regole sul raddoppio dei termini.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che il regime transitorio dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 non è stato espressamente abrogato dalla legge n. 208 del 2015. Trattandosi di una norma speciale, essa poteva essere superata soltanto da una successiva norma speciale, non dalla nuova disciplina generale della materia, che non regolava specificamente il medesimo regime transitorio. Pertanto, agli accertamenti notificati prima del 2 settembre 2015 continuano ad applicarsi le vecchie regole sul raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015
Regime transitorio per gli avvisi di accertamento notificati alla data del 2 settembre 2015
La disposizione conserva, per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'applicazione delle precedenti regole sul raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato.
Legge n. 208 del 2015
La nuova disciplina generale non ha abrogato espressamente il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 128 del 2015 e non può essere interpretata come abrogazione implicita di una norma speciale non incompatibile.
Massime di principio
- Una norma transitoria speciale continua ad applicarsi alle situazioni da essa disciplinate salvo abrogazione espressa o incompatibilità normativa chiara e specifica.
- Una nuova disciplina generale non abroga automaticamente una precedente norma speciale, soprattutto quando non regola lo stesso oggetto transitorio.
- Per determinare il termine applicabile agli accertamenti fiscali occorre verificare la data di notifica dell'atto: per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015 può trovare applicazione il precedente regime di raddoppio dei termini.
- L'efficacia retroattiva di una nuova disciplina non può essere presunta: deve risultare da una previsione normativa espressa o da un'incompatibilità inequivocabile con la disciplina precedente.
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