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Sentenza

Sentenza n. 726/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto direttoriale di revoca dall’incarico di commissario liquidatore e sostituzione con altro soggetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR Campania il giudizio originariamente instaurato dinanzi al TAR Lazio, dichiaratosi territorialmente incompetente. Ha impugnato il decreto ministeriale con cui era stato revocato dall’incarico di commissario liquidatore di una società cooperativa edilizia, chiedendone l’annullamento, la sospensione cautelare e la reintegrazione nell’incarico. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché non aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nonché eccesso di potere per mancata instaurazione del contraddittorio. L’omessa comunicazione era pacifica e riconducibile a un errore materiale dell’amministrazione nell’indicazione dell’indirizzo PEC. Il ricorrente ha sostenuto che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di chiarire il proprio corretto comportamento e gli aspetti della gestione, conducendo a una decisione diversa. Nell’atto di riassunzione ha inoltre prodotto documentazione asseritamente idonea a sconfessare i presupposti della revoca. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle domande di accertamento e reintegrazione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni preliminari del Ministero, poiché il ricorso era infondato nel merito. Ha dichiarato inammissibile la nuova documentazione depositata con l’atto di riassunzione, precisando che la riassunzione non comporta remissione in termini né consente di introdurre tardivamente nuovi elementi. Anche considerando tale documentazione, le censure sono state ritenute generiche: il ricorrente non ha specificato quali concreti elementi fattuali o valutativi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto incidere sulla decisione di revoca. Il Collegio ha riconosciuto che la revoca del commissario liquidatore ha natura amministrativa ed è soggetta alle regole del procedimento amministrativo, compreso l’obbligo di comunicazione di avvio. Tuttavia, ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ritenendo che la violazione partecipativa non determini l’annullabilità dell’atto quando il privato non dimostri l’utilità concreta che la partecipazione avrebbe avuto, anche in presenza di attività discrezionale. Il motivo fondato sulla violazione dell’art. 7 è stato quindi respinto. È stato respinto anche il motivo di eccesso di potere, poiché dedotto esclusivamente in relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio e privo di specifici elementi sintomatici. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda e delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento costituisce regola applicabile anche al procedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, avente natura amministrativa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle norme sulla comunicazione di avvio non comporta l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non dimostri quale concreta utilità avrebbe avuto la partecipazione procedimentale, anche nel caso di attività discrezionale.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • La revoca ministeriale dell’incarico di commissario liquidatore nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa è un provvedimento amministrativo e, in assenza di specifiche deroghe, è soggetta alle regole generali del procedimento amministrativo, compreso l’obbligo di comunicazione di avvio.
  • La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non conduce automaticamente all’annullamento dell’atto: il ricorrente deve indicare specificamente quali argomentazioni, fatti o valutazioni avrebbe introdotto nel procedimento e spiegare come tali elementi avrebbero potuto incidere sull’esito finale.
  • La regola di non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 può operare anche rispetto a provvedimenti adottati nell’esercizio di potere discrezionale, quando la partecipazione del privato non risulti concretamente utile ai fini della decisione.
  • Nel giudizio amministrativo la deduzione generica dell’eccesso di potere, collegata soltanto alla mancata instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente: il ricorrente deve indicare lo specifico profilo del vizio e le circostanze concrete da cui desumerne la sussistenza.
  • La riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente non determina una remissione in termini e non consente, di regola, l’introduzione di nuova documentazione o di nuove censure oltre i limiti processuali già maturati.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiEccesso di potereTermini del procedimento

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