Tribunale, Sentenza T-110/23
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 November 2024. — Rems Kargins v European Commission. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents originating from a Member State – Documents relating to the Commission’s intervention in a dispute before the Supreme Court of Latvia – List of documents covered by the application for access to documents – Partial refusal of access – Objection by a Member State to disclosure of documents – Exception relating to the protection of court proceedings – Obligation to state reasons – Presumption of legality attaching to EU measures – Review by the institution and by the EU Courts of the Member State’s grounds for objection – Article 41 of the Charter of Fundamental Rights – Time limits provided for in Regulation No 1049/2001. — Case T-110/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso di Rems Kargins contro il diniego della Commissione di accesso a documenti relativi a un suo intervento come amicus curiae davanti alla Corte suprema lettone. Ha confermato il diniego sui dati personali e su altri aspetti procedurali, ma ha annullato la decisione nella parte in cui la Commissione aveva negato l’accesso a 14 documenti del fascicolo giudiziario lettone invocando l’eccezione per la tutela dei procedimenti giudiziari. Il punto decisivo è che, alla data della decisione, il procedimento nazionale era già concluso e non era stato dimostrato alcun rischio concreto per la serena amministrazione della giustizia o per altri procedimenti pendenti collegati.
Accesso ai documenti della Commissione relativi a un suo intervento come amicus curiae in un giudizio lettone e limiti del diniego opposto su documenti provenienti da uno Stato membro
La questione giuridica
Se la Commissione avesse correttamente: 1) individuato e descritto tutti i documenti richiesti; 2) oscurato i dati personali nei documenti divulgati in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001; 3) negato l’accesso a 14 documenti del fascicolo giudiziario lettone sulla base dell’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giudiziari; 4) rispettato l’articolo 41 della Carta quanto all’accesso al fascicolo; 5) rispettato i termini di risposta previsti dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001.
Principio di diritto
La Commissione può oscurare i dati personali contenuti nei documenti divulgati quando il richiedente non dimostri, in modo concreto e specifico, la necessità della trasmissione per una finalità di interesse pubblico; tuttavia, quando uno Stato membro si oppone alla disclosure di documenti da esso originati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione deve verificare se le ragioni addotte rientrino effettivamente in un’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafi 1-3, e il diniego non può essere confermato se, al momento della decisione, i procedimenti nazionali erano già chiusi e non è dimostrato un rischio concreto per altri procedimenti pendenti o per l’equità del giudizio. La mera invocazione della riservatezza del fascicolo nazionale o di interessi commerciali non basta a fondare l’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giudiziari. Il superamento dei termini di cui all’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto espresso tardivamente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 28 della legge lettone sull’ordinamento giudiziario
Accesso ai documenti relativi all’intervento della Commissione come amicus curiae in un procedimento lettone
Il Tribunale, seconda sezione, si pronuncia su un ricorso di annullamento proposto contro una decisione della Commissione in materia di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001. La controversia riguarda documenti connessi all’intervento della Commissione come amicus curiae in un giudizio civile pendente in Lettonia tra il ricorrente e una società terza.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il ricorrente aveva chiesto l’accesso a tutti i documenti relativi all’intervento della Commissione nel procedimento nazionale, inclusi corrispondenza, comunicazioni interne e documenti preparatori dell’ammicus curiae letter. In prima battuta la Commissione aveva individuato cinque documenti; in sede di conferma ne aveva individuati altri, concedendo accesso pieno o parziale ad alcuni e negandolo ad altri.
La Commissione aveva rifiutato l’accesso a una parte dei documenti facendo leva, per i dati personali, sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 e, per 14 documenti del fascicolo giudiziario lettone, sull’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, relativo alla protezione dei procedimenti giudiziari, alla luce dell’opposizione espressa dalle autorità lettoni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5.
Questioni sollevate dal ricorrente
Il ricorrente deduceva sei motivi principali:
- incompletezza dell’elenco dei documenti richiesti e difetto di motivazione;
- illegittimità delle omissioni di dati personali nei documenti parzialmente divulgati;
- illegittimo diniego di accesso ai documenti del fascicolo nazionale;
- mancato rispetto dell’articolo 41 della Carta, per omesso accesso al fascicolo;
- violazione dei termini procedurali del regolamento n. 1049/2001.
Valutazione sulla completezza dell’elenco dei documenti
Il Tribunale ha respinto la censura relativa al difetto di motivazione e all’incompletezza dell’elenco dei documenti. Ha rilevato che la Commissione aveva spiegato con sufficiente precisione quali documenti possedeva, quali aveva identificato solo in fase di conferma e perché alcuni documenti specificamente evocati dal ricorrente non esistevano o non erano in suo possesso.
Quanto alla pretesa incompletezza dell’elenco, il Tribunale ha ricordato che il diritto di accesso riguarda solo documenti effettivamente detenuti dall’istituzione e che opera una presunzione di legittimità circa la dichiarazione di non possesso o non esistenza dei documenti. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti e coerenti idonei a superare tale presunzione. Le deduzioni su una riunione a Bruxelles del 29 giugno 2016, su email interne e su presunti nuovi agenti sono state considerate insufficienti.
Dati personali e articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001
Il Tribunale ha confermato anche il parziale oscuramento dei dati personali. Ha ricordato che, quando l’accesso riguarda dati personali ai sensi del regolamento 2018/1725, si applica integralmente tale disciplina e la trasmissione è consentita solo se il richiedente dimostra la necessità della divulgazione per una finalità specifica di interesse pubblico e, se del caso, la proporzionalità della trasmissione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva addotto motivazioni generiche, essenzialmente legate alla volontà di sapere chi avesse trattato il caso. Il Tribunale ha ritenuto che tali ragioni non dimostrassero alcun bisogno specifico e concreto in interesse pubblico e che, pertanto, la Commissione potesse legittimamente rifiutare la comunicazione dei dati personali oscurati.
Diniego fondato sull’eccezione relativa ai procedimenti giudiziari
Il passaggio decisivo della sentenza riguarda il terzo motivo, accolto dal Tribunale. La Commissione aveva negato l’accesso a 14 documenti, tutti provenienti dal fascicolo giudiziario lettone, sulla base dell’opposizione della Lettonia e dell’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino.
Il Tribunale ha ricordato che, quando uno Stato membro si oppone alla disclosure ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, la Commissione non può limitarsi a recepire automaticamente l’opposizione, ma deve verificare che le ragioni addotte rientrino in un’eccezione del regolamento e appaiano, prima facie, fondate. Inoltre, l’applicazione dell’eccezione per la tutela dei procedimenti giudiziari è temporalmente limitata e presuppone un rischio attuale per l’equità del procedimento, la parità delle armi o la serenità della funzione giurisdizionale.
Nel caso concreto, al momento della decisione i procedimenti nazionali erano già chiusi. Il Tribunale ha osservato che:
- la semplice presenza di segreti commerciali o di informazioni sensibili non basta a far rientrare i documenti nell’eccezione relativa ai procedimenti giudiziari;
- le autorità lettoni non avevano dimostrato un nesso con altri procedimenti pendenti che potessero essere pregiudicati;
- non emergeva alcun rischio concreto per la parità delle armi o per l’integrità della giurisdizione.
Ne consegue che il diniego non poteva essere fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
Articolo 41 della Carta e termini procedurali
Il Tribunale ha respinto il motivo basato sull’articolo 41 della Carta, osservando che la domanda del ricorrente era stata formulata come richiesta di accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001 e non come esercizio del diritto di accesso al fascicolo nell’ambito di un procedimento avverso al ricorrente o che lo riguardasse direttamente.
È stato respinto anche il motivo relativo al superamento dei termini procedurali. Il Tribunale ha ribadito che il mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 determina una decisione implicita di diniego, ma non comporta di per sé l’illegittimità della successiva decisione espressa tardiva.
Esito e portata della decisione
Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione solo nella parte in cui aveva negato l’accesso, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, ai documenti numerati 7.2 a 7.7, 7.10 e 7.11, 7.14 a 7.17, 7.20 e 7.21. Per il resto, il ricorso è stato respinto e le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il controllo della Commissione sui documenti di provenienza statale deve essere effettivo ma non eccessivo: essa deve verificare la pertinenza, prima facie, dell’eccezione invocata dallo Stato membro, mentre il giudice dell’Unione esercita poi un controllo pieno sulla decisione di diniego. La sentenza conferma inoltre che la tutela dei procedimenti giudiziari non può essere invocata in modo astratto dopo la chiusura del processo nazionale, salvo dimostrazione di un rischio concreto per procedimenti collegati ancora pendenti.
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