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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-58/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 13 novembre 2024 (Estratti). — NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Impegni – Valutazione degli effetti orizzontali, verticali e conglomerati dell’operazione sulla concorrenza – Rapporto di concorrenza tra le parti della concentrazione – Cambiamento specifico della concentrazione – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-58/20

Giurisprudenza europea62020TJ0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di NetCologne contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato, con impegni, l’acquisizione di talune attività di Liberty Global da parte di Vodafone. Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva commesso errori manifesti nel valutare l’assenza di concorrenza diretta e potenziale tra le parti nel mercato MDU, né nel ritenere sufficiente l’impegno WCBA. È stata inoltre esclusa ogni violazione dell’obbligo di motivazione o di diligenza.

Controllo delle concentrazioni: legittimità della decisione della Commissione che autorizza, con impegni, l’acquisizione di talune attività Liberty Global da parte di Vodafone nel mercato tedesco dei servizi televisivi e di telecomunicazione, in assenza di errore manifesto nella valutazione degli effetti anticoncorrenziali e degli impegni WCBA.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione, violato l’obbligo di motivazione e l’obbligo di diligenza nel ritenere che: 1) Vodafone e le attività acquisite non fossero concorrenti diretti o potenziali nel mercato MDU; 2) la concentrazione non comportasse un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva ai sensi del regolamento concentrazioni; 3) l’impegno WCBA fosse idoneo a eliminare i problemi di concorrenza senza creare nuovi rischi anticoncorrenziali; nonché se la Commissione fosse vincolata da precedenti prassi decisionali o da decisioni di autorità nazionali.

Principio di diritto

Nel controllo delle concentrazioni, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione economica e può autorizzare l’operazione se gli impegni proposti eliminano, con sufficiente probabilità, i problemi di concorrenza individuati; non occorre dimostrare con certezza assoluta l’assenza di rischi futuri. Il Tribunale ha confermato che, nel caso di specie, la Commissione non aveva commesso errori manifesti nel ritenere che le parti non fossero concorrenti diretti o potenziali nel mercato MDU, che la concentrazione non generasse di per sé un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva e che l’impegno WCBA non introducesse nuovi problemi di concorrenza; inoltre, la Commissione non è vincolata da precedenti decisioni adottate su fascicoli diversi né da decisioni delle autorità nazionali.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Regolamento (CE) n. 802/2004
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004
  • Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004

Controllo della concentrazione Vodafone/Liberty Global e impegni WCBA

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da NetCologne avverso la decisione della Commissione che ha dichiarato compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE l’acquisizione, da parte di Vodafone, di talune attività di Liberty Global (caso COMP/M.8864). Il Tribunale esamina principalmente la correttezza della valutazione anticoncorrenziale svolta dalla Commissione in relazione al mercato tedesco dei servizi televisivi e di telecomunicazione, con particolare attenzione al mercato MDU e all’impegno correttivo WCBA.

Parti e procedimento

La ricorrente è NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH; la convenuta è la Commissione europea; interviene a sostegno della Commissione Vodafone Group plc, parte dell’operazione notificata. NetCologne chiedeva l’annullamento della decisione di autorizzazione e la condanna della Commissione alle spese; Commissione e Vodafone chiedevano il rigetto del ricorso.

Oggetto del ricorso e motivi esaminati

Il Tribunale affronta, in sostanza, due blocchi di censure:

  • errori manifesti di valutazione, violazione dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di diligenza nella valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato MDU e sui vincoli concorrenziali esercitati dai concorrenti;
  • errori manifesti di valutazione, violazione degli articoli 2 e 8 del regolamento n. 139/2004, nonché difetto di motivazione e di istruttoria nella valutazione dell’impegno WCBA.

Normativa rilevante

Il ragionamento si fonda soprattutto sul regolamento concentrazioni, in particolare sull’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, che definisce il criterio dell’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, e sull’articolo 8 del medesimo regolamento, relativo alle decisioni della Commissione e all’accettazione degli impegni. Sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 802/2004, in tema di obblighi informativi delle parti notificanti, e le relative disposizioni sanzionatorie e di eventuale revoca della decisione in caso di dati inesatti o frode.

Valutazione della presunta concorrenza diretta tra le parti

Il Tribunale ricorda che esiste concorrenza diretta quando le imprese si contendono gli stessi clienti. Nel caso di specie, le reti via cavo delle parti non si sovrapponevano e, per i clienti MDU, la scelta era in linea di principio limitata all’operatore presente nella zona servita dalla rete via cavo dell’immobile e ai concorrenti attivi in quella zona. Il Tribunale ritiene quindi che la Commissione non abbia commesso errore manifesto nel concludere che le parti non erano concorrenti diretti prima della concentrazione.

Il Tribunale respinge anche la censura di difetto di motivazione: la Commissione aveva esaminato in modo dettagliato, nella sezione VIII.2.4.2.3 della decisione, se l’operazione avrebbe eliminato un vincolo concorrenziale reale o potenziale tra le parti, e tale analisi era valida indipendentemente dalla delimitazione geografica esatta del mercato MDU.

Valutazione della concorrenza potenziale

Quanto alla concorrenza potenziale, il Tribunale applica il criterio della possibilità reale e concreta di ingresso o di espansione sul mercato, alla luce della struttura del mercato e del contesto economico e giuridico. Esamina le varie censure della ricorrente e le respinge una a una:

  • il solo interesse o la sola volontà di alcuni clienti non bastano a dimostrare la concorrenza potenziale;
  • i risultati dell’indagine di mercato sono una fonte utile ma non vincolano la Commissione;
  • la presenza di infrastrutture già esistenti della Vodafone e la mancanza di precedenti duplicazioni della rete via cavo della concorrente corroborano l’improbabilità di un ingresso effettivo;
  • i criteri di investimento della Vodafone potevano essere legittimamente considerati, perché l’analisi della concorrenza potenziale deve basarsi anche sulla sostenibilità economica della strategia di ingresso;
  • la cooperazione con Deutsche Glasfaser non era pertinente perché riguardava soprattutto imprese e nuclei familiari rurali, non il mercato MDU;
  • la possibilità di servire clienti MDU senza duplicare la rete via cavo di livello 3 non era, in concreto, rilevante sul piano concorrenziale, anche alla luce della dipendenza degli operatori di livello 4 dalle condizioni offerte dalle parti.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la Commissione non è vincolata né dalla propria prassi decisionale in altri casi, né da decisioni di autorità nazionali o da sentenze di giudici nazionali, essendo ogni controllo di concentrazione fondato su un fascicolo specifico.

Effetti sui vincoli concorrenziali esercitati dai concorrenti

Sul terzo profilo del primo motivo, il Tribunale osserva che una riduzione della pressione concorrenziale esercitata dai concorrenti può certamente integrare un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, ma una variazione del potere finanziario dell’entità risultante non è sufficiente, da sola, a fondare tale conclusione. La Commissione aveva svolto un’analisi prospettica dettagliata e non si era limitata a presunzioni superficiali; di conseguenza, il Tribunale respinge la censura.

Valutazione dell’impegno WCBA

Il quarto motivo concerne la valutazione dell’impegno WCBA, accettato dalla Commissione come rimedio idoneo a neutralizzare i problemi di concorrenza nei mercati dell’accesso fisso a Internet e delle offerte Dual Pay.

Il Tribunale afferma che la Commissione ha effettivamente verificato se l’impegno fosse idoneo a eliminare i problemi di concorrenza individuati, anche se tale verifica non era esposta in una sezione formalmente separata. Dai punti finali della decisione emerge che la Commissione ha ritenuto la portata e l’efficacia del rimedio sufficienti a eliminare i problemi nei mercati interessati.

Quanto al rischio che l’impegno creasse nuovi problemi di concorrenza, il Tribunale rileva che la Commissione aveva esaminato le obiezioni emerse nella consultazione di mercato e aveva motivato in modo adeguato la conclusione secondo cui l’impegno non avrebbe prodotto effetti negativi sugli investimenti in fibra o sul mercato al dettaglio delle offerte multiservizi.

Proporzionalità e valutazione economica dell’impegno

Il Tribunale chiarisce che, nella fase II, la Commissione deve dimostrare con sufficiente probabilità che la concentrazione, come modificata dagli impegni, non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva; non è richiesto che gli impegni ricreino esattamente la situazione concorrenziale preesistente. Nel caso di specie, il Tribunale condivide la valutazione secondo cui l’impegno WCBA non avrebbe rafforzato Telefónica in modo tale da creare, di per sé, problemi di concorrenza, considerato che essa aveva una quota limitata e un tasso di crescita negativo nei mercati rilevanti.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna NetCologne alle spese.

Principi desumibili

La sentenza conferma alcuni principi utili per la pratica del controllo delle concentrazioni:

  • l’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva è il criterio centrale dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004;
  • la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante non comporta automaticamente tale ostacolo;
  • la concorrenza potenziale va valutata in modo concreto, tenendo conto della struttura del mercato e della sostenibilità economica dell’ingresso;
  • gli impegni possono essere accettati se rimuovono, con sufficiente probabilità, i problemi anticoncorrenziali individuati, senza necessità di ripristinare integralmente lo status quo ante;
  • la Commissione non è vincolata da precedenti casi decisi su basi fattuali diverse, né da decisioni delle autorità nazionali.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacontrollo delle concentrazionitelecomunicazioniimpegni correttiviabuso di potere discrezionale e motivazione

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