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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-223/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 13 novembre 2024. — Orion Oyj contro Commissione europea. — Medicinali per uso umano – Medicinali generici – Decisione di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Dexmedetomidina Accord – dexmedetomidina – Ammissibilità di un medicinale come medicinale di riferimento – Articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE. — Causa T-223/20

Giurisprudenza europea62020TJ0223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di Orion e annulla l’AIC centralizzata della Dexmedetomidina Accord. La Commissione aveva considerato il Precedex come medicinale di riferimento sulla base di una conferma del SUKL, ma senza verificare a sufficienza le censure di Orion sulla conformità al diritto dell’Unione dell’AIC ceca del Precedex. Per il Tribunale, la Commissione era competente e tenuta a controllare l’ammissibilità del medicinale di riferimento quando vi fossero indizi seri di irregolarità del fascicolo.

Medicinali generici: il Tribunale annulla l’AIC della Dexmedetomidina Accord perché la Commissione non ha adeguatamente verificato se il Precedex potesse essere accettato come medicinale di riferimento ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE.

La questione giuridica

Se, in una procedura centralizzata per un medicinale generico, la Commissione possa limitarsi alla conferma dell’autorità nazionale che il medicinale di riferimento era autorizzato, oppure debba verificare anche, in presenza di indizi contrari, se tale autorizzazione sia stata concessa conformemente ai requisiti sostanziali del diritto dell’Unione e quindi se il medicinale di riferimento sia ammissibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE; di riflesso, se sia corretto calcolare il periodo di tutela regolamentare dei dati assumendo che Precedex e Dexdor rientrino nella stessa AIC globale.

Principio di diritto

In una procedura centralizzata per l’AIC di un medicinale generico, la Commissione non può limitarsi a recepire la conferma formale dell’autorità che ha autorizzato il medicinale di riferimento: se dispone di elementi idonei a mettere in dubbio che tale autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di un fascicolo completo e di una valutazione sufficiente della sicurezza e dell’efficacia, essa ha il potere e il dovere di esaminare l’ammissibilità del medicinale come riferimento ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2001/83/CE. Poiché, nel caso di specie, la Commissione disponeva di indizi seri che il fascicolo del Precedex fosse carente e che l’AIC non fosse conforme ai requisiti sostanziali del diritto UE, la decisione di autorizzazione della Dexmedetomidina Accord è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2004/27/CE
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Regolamento (CE) n. 2309/93
  • Regolamento (CE) n. 1901/2006
  • Articolo 258 TFUE
  • Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

Medicinali per uso umano – medicinali generici e ammissibilità del medicinale di riferimento

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Orion Oyj avverso la decisione di esecuzione con cui la Commissione ha autorizzato all’immissione in commercio il medicinale generico Dexmedetomidina Accord. La controversia ruota attorno alla possibilità di utilizzare come medicinale di riferimento il Precedex, contenente dexmedetomidina, e alla conseguente decorrenza della tutela regolamentare dei dati.

Fatti e procedimento amministrativo

Orion aveva sviluppato la sostanza attiva dexmedetomidina. Dopo una prima domanda centralizzata per il Precedex, ritirata nel 2000 a seguito delle obiezioni scientifiche del CHMP, il medicinale ottenne un’AIC nella Repubblica ceca nel 2002. Dopo l’adesione della Repubblica ceca all’Unione, tale AIC fu considerata dalla Commissione e dall’EMA come utile ai fini della disciplina europea. Orion ottenne poi l’AIC centralizzata del proprio medicinale, Dexdor, nel 2011, e successivamente un’estensione d’indicazione nel 2018.

Nel 2018 Accord Healthcare presentò domanda centralizzata per il generico Dexmedetomidina Accord, fondandosi su Dexdor e richiamando Precedex come medicinale di riferimento per il calcolo del periodo di tutela regolamentare dei dati. Nell’esame della domanda, l’EMA chiese al SUKL informazioni sull’AIC ceca del Precedex; il SUKL rispose che il medicinale era stato autorizzato nel 2002 e che, per effetto dell’adesione della Repubblica ceca, esso doveva considerarsi conforme al diritto dell’Unione dal 1° maggio 2004. La Commissione fece propria questa impostazione e autorizzò il generico il 13 febbraio 2020.

Motivi di ricorso

Orion deduceva tre motivi:

  • violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2001/83, perché il Precedex non avrebbe potuto essere accettato come medicinale di riferimento essendo l’AIC ceca non conforme al diritto dell’Unione;
  • violazione dell’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 726/2004, perché il periodo di tutela regolamentare dei dati di Dexdor sarebbe stato erroneamente considerato scaduto sulla base della pretesa appartenenza di Precedex e Dexdor alla stessa AIC globale;
  • violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, per mancato esame imparziale degli elementi addotti da Orion.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale ricorda che il sistema armonizzato della direttiva 2001/83 e del regolamento n. 726/2004 mira a conciliare tutela della sanità pubblica e sviluppo dell’industria farmaceutica. Richiama, in particolare, l’articolo 10 della direttiva 2001/83, che consente la procedura abbreviata per i medicinali generici e definisce il medicinale di riferimento come un medicinale autorizzato ai sensi dell’articolo 6 sulla base di un fascicolo conforme all’articolo 8, paragrafo 3. Richiama inoltre l’articolo 41 della Carta per il principio di buona amministrazione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale respinge anzitutto l’idea che la Commissione fosse del tutto priva di competenza a verificare l’ammissibilità del medicinale di riferimento. La semplice conferma dell’autorità nazionale non basta quando esistono indizi che il medicinale di riferimento non sia stato autorizzato sulla base di un fascicolo completo o che i dati clinici non consentano una valutazione affidabile del rapporto rischio/beneficio.

Secondo il Tribunale, la Commissione, grazie agli articoli 10 della direttiva 2001/83 e 6 del regolamento n. 726/2004, poteva chiedere ulteriori informazioni e persino l’accesso al fascicolo dell’AIC del medicinale di riferimento. Se emergono elementi che mettono in dubbio la conformità al diritto dell’Unione, il principio di buona amministrazione impone un esame accurato e imparziale.

Nel caso concreto, Orion aveva segnalato da anni che la domanda ceca del Precedex si fondava sugli stessi dati clinici già valutati negativamente dall’EMA nel 1999 e che la relazione di valutazione ceca era estremamente sommaria, priva di una vera analisi delle sperimentazioni cliniche. Il Tribunale osserva inoltre che le stesse linee guida della Commissione, vigenti all’epoca dell’adesione ceca e poi nel 2007, suggerivano che un fascicolo già esaminato negativamente in procedura centralizzata dovesse essere integrato con nuove sperimentazioni per essere riutilizzabile a livello nazionale.

La Corte ritiene quindi che la Commissione disponesse di indizi seri: la mancanza di nuove sperimentazioni cliniche, la natura delle obiezioni scientifiche originarie del CHMP, la rudimentalità della relazione valutativa ceca e l’assenza di verifiche ulteriori sulla reale base documentale dell’AIC ceca. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto approfondire la questione dell’ammissibilità del Precedex come medicinale di riferimento invece di limitarsi alla risposta del SUKL.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il primo motivo e annulla la decisione impugnata. Non esamina gli altri motivi, ritenendo sufficiente il vizio relativo all’erronea ammissione del Precedex come medicinale di riferimento.

Principio affermato

La Commissione, in sede di autorizzazione centralizzata di un medicinale generico, deve verificare l’ammissibilità del medicinale di riferimento quando dispone di elementi idonei a metterne in dubbio la conformità ai requisiti sostanziali del diritto dell’Unione; non può basarsi in modo automatico sulla sola conferma formale dell’autorità nazionale che ha rilasciato l’AIC del medicinale di riferimento.

Come è indicizzato

Materiemedicinali genericiautorizzazione all'immissione in commerciotutela regolamentare dei datidiritto farmaceutico dell'unionebuona amministrazione

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