Cassazione Penale, Sentenza n. 30077/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnava il rigetto da parte della Corte d'appello della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. (presentata con rinuncia ai motivi e con adesione del Procuratore generale), deducendo violazione del diritto di difesa per mancato rispetto dei commi 3 e 3-bis dell'art. 599-bis che impongono la prosecuzione dell'udienza o la partecipazione delle parti per consentire la riproposizione del concordato o la discussione nel merito. Inoltre censurava il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione e il riconoscimento della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbenti gli altri. Ha affermato che, ove la Corte d'appello rifiuti un concordato proposto nelle forme dell'art. 598-bis, deve disporre la prosecuzione dell'udienza (con partecipazione delle parti o in camera di consiglio) per consentire la riproposizione del concordato o la discussione nel merito; la pronuncia immediata della sentenza senza tale prosecuzione determina una nullità ex artt. 178, lett. b) e c), e 180 c.p.p. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Quando procede nelle forme di cui all'art. 598-bis, cod. proc. pen., la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. Il provvedimento è comunicato al Procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio
La Corte interpreta i commi 3 e 3-bis come obbligo, a fronte del rigetto della richiesta concordata, di disporre la prosecuzione dell'udienza o comunque garantire la partecipazione delle parti per permettere la riproposizione del concordato o la discussione sul merito; la mancata osservanza configura nullità rilevante.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Indica la forma speciale di celebrazione del giudizio in appello con proposta concordata tra le parti; la Corte ha posto che quando il processo procede in queste forme trova applicazione l'art. 599-bis nella versione richiamata.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina delle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio cui deve attenersi la Corte nel disporre la prosecuzione del giudizio.
art. 178 cod. proc. pen., lett. b) e c)
Norme che individuano i casi di nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che la violazione delle regole procedurali relative alla prosecuzione dell'udienza dopo il rigetto del concordato determini nullità ai sensi di tali letture.
art. 180 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze della nullità; applicata dalla Corte per affermare che la sentenza emessa senza prosecuzione dell'udienza è affetta da nullità insanabile e richiede annullamento e rinvio.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen. (richiamato come disciplina ante riforma)
La giurisprudenza precedente richiamava la disposizione come norma che imponeva la prosecuzione del dibattimento dopo il rigetto dell'accordo; la Corte usa quel precedente per confermare la continuità di tutela nella versione novella di 599-bis.
art. 34, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novella)
Ha novellato l'art. 599-bis; la Corte interpreta la nuova disciplina come coerente con l'indirizzo giurisprudenziale che tutela il diritto di difesa e la riproposizione del concordato dopo il rigetto.
Massime di principio
- Se in appello è proposta una richiesta concordata ex art. 599-bis, il giudice che ritenga di non accoglierla deve disporre la prosecuzione dell'udienza (con partecipazione delle parti o in camera di consiglio) per consentire la riproposizione o la discussione nel merito; diversamente la sentenza è affetta da nullità.
- La nullità derivante dall'omessa prosecuzione dell'udienza è rilevante ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c), e 180 c.p.p. e comporta annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Le parti possono riproporre un nuovo concordato in udienza dopo il rigetto; il giudice deve esplicitare la forma processuale (udienza pubblica o camera di consiglio) e consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- Una rinuncia implicita alla riproposizione del concordato può essere desunta soltanto se il difensore conclude anche nel merito riportandosi ai motivi di gravame; altrimenti non si può ritenere che le parti abbiano rinunciato alla riproposizione.
- Dal punto di vista pratico, difensore e parti devono sempre prevedere e dichiarare in udienza opzioni alternative (conclusioni nel merito o subordinata riproposizione del concordato) per evitare che un eventuale rigetto produca effetti di nullità o incertezza processuale.
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