Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202501604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 258/2025, passata in giudicato, recante condanna al pagamento dell'indennizzo per abuso di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 258/2025. Tale sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di un indennizzo per abuso di contratti a termine ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 131/2024, in misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per complessivi euro 48.563,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione al saldo. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata ai fini dell'esecuzione nei termini di legge. Il Ministero, non costituito, non aveva provveduto spontaneamente all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e il perdurante inadempimento dell'Amministrazione. Ha quindi condannato il Ministero a dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelegare l'incarico a un dirigente o funzionario esperto dell'Ufficio o di altro Ufficio, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza: il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha imposto all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Indennizzo per abuso di contratti a termine ex art. 36, comma 5 del D. lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 131/2024

    È indicato quale fondamento dell'indennizzo riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Rimini, la cui esecuzione costituisce oggetto del giudizio di ottemperanza.

  • d.l. n. 131/2024

    È richiamato nel testo quale fonte di modifica dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, posto a fondamento dell'indennizzo oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dalla sentenza posta in esecuzione quale base per il calcolo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dovuta sull'importo dell'indennizzo dalla maturazione al saldo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e il perdurante inadempimento dell'amministrazione legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del comando giudiziale entro un termine fissato nella sentenza.
  • In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte interessata e fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente, includendo, se disposto, la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore del difensore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.