Cassazione Civile, Ordinanza n. 11253/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, tutti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nelle classi di concorso EEEE e AAAA. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il possesso di tale titolo, pur abilitante, non consentisse l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento perché la disciplina del 2006 aveva definitivamente chiuso l'accesso alle graduatorie permanenti, salvo le categorie espressamente salvate. Con il ricorso per cassazione i docenti deducevano: 1) violazione della disciplina del 2006 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il divieto riguardasse solo i nuovi abilitati e non chi fosse già abilitato al momento della riforma; 2) violazione di varie norme di legge e costituzionali, assumendo che l'illegittimità degli atti ministeriali e l'annullamento del d.m. n. 235/2014 avessero rimosso l'incertezza e imposto di consentire l'iscrizione in occasione degli aggiornamenti successivi; 3) questione di legittimità costituzionale della disciplina, per asserita lesione degli artt. 3 e 97 Cost. e per il preteso divieto ingiustificato di accesso al lavoro stabile nella scuola statale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione impugnata con diversa motivazione, aderendo all'orientamento già consolidato secondo cui il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ha ritenuto che la clausola di salvezza della legge n. 296/2006 non ampliasse la platea degli aventi diritto, ma preservasse solo le posizioni di chi era già inseribile nel previgente sistema. Ha inoltre escluso che l'annullamento del d.m. 235/2014 potesse fondare un diritto soggettivo all'iscrizione, perché il giudicato amministrativo avrebbe efficacia limitata e, comunque, non potrebbe superare il dato legislativo. La questione di costituzionalità è stata giudicata irrilevante una volta esclusa la sussistenza del diritto all'inclusione. Spese compensate per la novità e complessità della questione; dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 1, commi 605 e 607, L. n. 296/2006
ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e ha chiuso l'accesso, salvo le categorie espressamente fatte salve dalla legge
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità del preteso divieto di accesso; la Corte ne esclude la rilevanza una volta negato il diritto all'iscrizione
artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.
invocati per l'interpretazione della norma del 2006
artt. 1366, 1374, 1375 c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione sistematica e secondo buona fede della disciplina
art. 2935 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza dell'esercizio del diritto
d.P.R. 25 marzo 2014
invocato come atto che avrebbe rimosso l'incertezza interpretativa
artt. 4, 24, 35, 36, 51 e 97 Cost.
invocati dai ricorrenti a sostegno della censura di illegittimità costituzionale e della tutela dell'accesso al lavoro pubblico
art. 1, comma 7, d.P.R. 18 ottobre 2006
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo sulla validità del titolo
art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo sulla disciplina del reclutamento
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 328/1998
riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare
art. 14 d.P.R. n. 123/2000
richiamato per qualificare il decreto ministeriale come fonte subprimaria non regolamentare
art. 17, comma 4, L. n. 400/1988
usato per escludere la natura regolamentare del decreto ministeriale
art. 2909 c.c.
il principio di efficacia del giudicato torna ad operare per gli effetti conformativi, non essendo estensibile l'annullamento amministrativo oltre l'effetto caducatorio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti decisioni
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la conferma della decisione impugnata con diversa motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il solo possesso di un titolo abilitante all'insegnamento non basta, di per sé, a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento quando la legge di settore abbia definitivamente chiuso l'accesso a tali graduatorie, salvo specifiche e tassative deroghe.
- Nell'interpretazione di una clausola di salvezza inserita in una riforma del reclutamento scolastico, il significato non può essere ampliato oltre il dato letterale e sistematico fino a ricomprendere categorie che il legislatore non ha espressamente incluso.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo di aggiornamento delle graduatorie non può, da solo, creare un diritto soggettivo all'iscrizione se tale diritto non trova base nella legge; l'effetto caducatorio dell'annullamento non si estende automaticamente agli effetti conformativi o ordinatori nei confronti di terzi.
- Nel giudizio di cassazione la Corte può qualificare giuridicamente i fatti diversamente dal giudice di merito, purché resti fermo il perimetro del giudizio di legittimità e non sia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La questione di legittimità costituzionale diventa irrilevante quando la decisione di merito dipende già dall'insussistenza del diritto azionato sulla base della corretta interpretazione della normativa applicabile.
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