Sentenza n. 177/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del decreto adottato dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo in data 24 giugno 2015, recante il n. 59/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale n. 59/2015, limitatamente alla determinazione del tetto di spesa per gli anni 2014 e 2015
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la determinazione del budget sanitario assegnato per gli anni 2014 e 2015. Il decreto impugnato aveva incrementato il precedente tetto di spesa di euro 288.025,00, determinandolo in euro 4.849.607,00, applicando una riduzione del 5,65% all'intero budget di riferimento del 14 luglio 2011, pari a euro 5.140.085,00. La struttura ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 458/2013, nonché l'erronea applicazione delle regole di spending review e il difetto di considerazione della propria funzione di supplenza pubblicistica e di unicità regionale nell'erogazione delle prestazioni di assistenza post-acuta ai pazienti mielolesi, contraddistinte dal codice 28. Secondo la ricorrente, le prestazioni codice 28 avrebbero dovuto essere escluse dalla riduzione percentuale e il budget avrebbe dovuto essere rideterminato riconoscendo le somme integrative relative a tali prestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto vincolante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 458/2013, che aveva riconosciuto la funzione di supplenza pubblicistica svolta dalla struttura privata quale unica struttura regionale idonea al percorso assistenziale post-acuto dei pazienti mielolesi, nonché la specialità e infungibilità delle prestazioni codice 28. In applicazione di tale precedente, il Collegio ha escluso che le regole ordinarie di formazione dei budget potessero essere applicate alle prestazioni codice 28 quando ciò fosse incompatibile con un'efficace regolazione economica e funzionale del servizio. Ha quindi ritenuto illegittima l'applicazione della decurtazione del 5,65% all'intero budget di riferimento, ai sensi dell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012. La riduzione avrebbe dovuto essere applicata soltanto alla parte del budget relativa alle prestazioni diverse da quelle codice 28, che dovevano restare integralmente escluse dalla decurtazione. È stata pertanto annullata la tabella del decreto n. 59/2015 nella parte in cui determinava il budget della struttura in euro 4.849.607,00, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminare i tetti di spesa per il 2014 e il 2015 secondo tale criterio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012
Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.
La riduzione percentuale prevista dalla norma non può essere applicata alla parte del budget relativa alle prestazioni codice 28, quando tali prestazioni sono rese dall'unica struttura regionale idonea e svolgono una funzione di supplenza pubblicistica; la decurtazione va applicata soltanto alla parte del budget relativa alle altre prestazioni.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato quale base normativa dei contratti e degli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.
sentenza TAR Abruzzo n. 458/2013
Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza vincola le parti e impone di considerare la funzione di supplenza pubblicistica, l'unicità regionale e l'infungibilità delle prestazioni rese per i pazienti mielolesi.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo formatosi tra le parti sulla qualificazione di una struttura sanitaria privata come unica struttura idonea a svolgere una funzione di supplenza pubblicistica vincola la successiva attività amministrativa di determinazione dei relativi budget.
- Le regole ordinarie di contenimento della spesa sanitaria non possono essere applicate meccanicamente alle prestazioni erogate da una struttura privata accreditata quando tali prestazioni siano infungibili, essenziali e affidate a un unico organismo in grado di assicurarle nel territorio regionale.
- La riduzione percentuale del budget prevista dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012 deve essere calcolata distinguendo le prestazioni ordinarie da quelle infungibili e caratterizzate da una funzione di supplenza pubblicistica; queste ultime devono essere escluse dalla decurtazione quando l'applicazione della riduzione ne comprometta la regolazione economica e funzionale.
- Quando l'Amministrazione determina il budget complessivo di una struttura sanitaria accreditata includendo prestazioni soggette a un regime economico speciale, è illegittima l'applicazione della riduzione percentuale all'intero ammontare senza previamente scorporare le prestazioni escluse dal meccanismo di contenimento della spesa.
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