Sentenza n. 9827/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, della d.d. n. rep. CP/1957/2023 del 4.12.2023, n. prot. CP/134774/2023 del 4.12.2023 di Roma Capitale, notificata il 19.03.2024, avente a oggetto “ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in Via Portuense, 727/A”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e rimozione di opere abusive realizzate in un immobile sito in Via Portuense
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione emessa da Roma Capitale ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, contestando anzitutto la correttezza della misurazione dell’ampliamento della zona di vendita, indicato dall’amministrazione in 15,41 mq anziché in 11,48 mq, e sostenendo che il decorso di circa vent’anni dalla realizzazione dell’opera avesse fatto sorgere un legittimo affidamento sulla sua stabilità. Con un secondo motivo ha sostenuto che le opere ulteriori — pergotenda, pannellature in alluminio e vetro, plateatico rialzato, rampa, parapedonali e vasi — avessero autonomia funzionale, natura pertinenziale e accessoria e non avessero modificato l’utilizzo esterno dei luoghi, sicché sarebbero rientrate nell’edilizia libera e non avrebbero richiesto un titolo edilizio. Con un terzo motivo ha dedotto che le opere di delimitazione del cortile indicate al punto vii) non fossero di sua proprietà, ma appartenessero a un diverso soggetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla misurazione dell’ampliamento, ha attribuito al verbale di accertamento della Polizia municipale efficacia probatoria privilegiata, non superabile dalla relazione tecnica privata in assenza di querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come direttamente constatati o percepiti. Ha inoltre rilevato che l’eventuale errore di misurazione, comunque insussistente, avrebbe potuto essere corretto in sede esecutiva senza incidere sulla legittimità dell’ingiunzione. È stata esclusa anche la rilevanza del decorso del tempo: l’inerzia dell’amministrazione non determina una sanatoria extra ordinem né fa sorgere un affidamento tutelabile, poiché l’abusività ha natura reale e oggettiva e l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico prevale sugli interessi privati. Il secondo motivo è stato respinto perché la legittimità delle opere deve essere valutata complessivamente e non mediante la scomposizione atomistica dei singoli interventi. Inoltre, la natura pertinenziale o accessoria non è di per sé sufficiente a qualificare un’opera come edilizia libera. Nel caso concreto, la copertura, stabilmente integrata con vetrate e telai in alluminio, configurava uno spazio chiuso destinato stabilmente all’attività di somministrazione, con aumento di volume e superficie e nuova volumetria realizzata senza titolo. Il terzo motivo è stato respinto perché l’ingiunzione non riguardava l’area cortile indicata al punto vii), ma soltanto i manufatti rubricati dal n. 1 al n. 6. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di demolizione relativa all’intervento di ristrutturazione edilizia pesante eseguito in assenza di permesso di costruire.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento dell’interesse pubblico primario al ripristino dell’assetto urbanistico violato.
art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001
La realizzazione e installazione di strutture amovibili o vetrate non è qualificabile come edilizia libera quando determina spazi stabilmente chiusi, aumento di volume o superficie o mutamento della destinazione d’uso.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce un atto dovuto e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico al ripristino e affidamento del privato; il decorso del tempo non determina una sanatoria extra ordinem né, di regola, rende tutelabile l’affidamento del responsabile o dell’attuale proprietario.
- L’abusività edilizia ha natura reale e oggettiva: i provvedimenti repressivi incidono sul bene indipendentemente dalle vicende circolatorie, dalla coincidenza tra proprietario e autore dell’abuso e dalla buona fede dell’attuale titolare.
- Nella valutazione della legittimità edilizia occorre considerare unitariamente il complesso delle opere e il loro impatto complessivo sul territorio; non è possibile scomporre gli interventi e valutare isolatamente singole componenti per sostenerne la natura pertinenziale o la sanabilità.
- La natura pertinenziale o accessoria di un’opera non comporta automaticamente la sua qualificazione come intervento di edilizia libera. Una struttura stabilmente chiusa, destinata all’uso continuativo dell’attività esercitata nell’immobile e idonea a determinare nuova volumetria o aumento di superficie, richiede il titolo edilizio prescritto.
- Il verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente attestati come compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margini di apprezzamento; tale efficacia non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni tecniche del verbalizzante.
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