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Sentenza

Sentenza n. 3726/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Uras n. 34 del 14 ottobre 2025, con cui è stata disposta la surroga di un consigliere dimissionario e convalidata l’elezione del sostituto anziché prendere atto della causa di scioglimento del Consiglio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consiglieri dimissionari)

La controversia

Sette consiglieri su dodici avevano presentato contestualmente le dimissioni il 30 settembre 2025, con acquisizione al protocollo comunale in sequenza immediata. Gli interessati sostenevano che tale circostanza integrasse automaticamente la fattispecie delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, TUEL, con conseguente preclusione della surroga individuale e necessità di attivare il procedimento di scioglimento del Consiglio. Deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 141 TUEL e l’eccesso di potere, contestando che il Comune avesse attribuito rilievo alla motivazione personale indicata da uno dei dimissionari, relativa a motivi di salute, e avesse così escluso tale dimissione dal computo del quorum dissolutorio. Gli appellanti censuravano inoltre la sentenza del TAR, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, sostenendo di essere titolari di una posizione qualificata e di un interesse concreto all’immediata rimozione dell’atto comunale che aveva interrotto la sequenza legale diretta allo scioglimento dell’organo. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, sostenendo che lo scioglimento non operasse automaticamente, ma richiedesse un provvedimento regionale, e che gli appellanti avrebbero dovuto attendere o impugnare un eventuale atto regionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha escluso che la mancata notifica del ricorso di primo grado a una controinteressata imponesse l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a., poiché il TAR aveva definito la causa con una pronuncia favorevole alla parte non evocata e non risultava leso il suo diritto di difesa. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse concreto e attuale dei consiglieri dimissionari a impugnare direttamente la deliberazione di surroga, qualificata come atto immediatamente lesivo dell’interesse alla produzione dell’effetto dissolutorio. Ha inoltre ritenuto non necessaria l’impugnazione di un silenzio regionale né la chiamata in giudizio della Regione Sardegna, poiché l’oggetto del giudizio era esclusivamente la legittimità dell’atto comunale. Nel merito, ha affermato che le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati integrano una fattispecie oggettiva e automatica di scioglimento ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, TUEL. L’amministrazione deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti normativi, senza poter valutare le motivazioni soggettive dei dimissionari. Le dimissioni, una volta presentate contestualmente e acquisite al protocollo, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non modificabili o integrabili successivamente; il loro effetto dissolutorio non può essere frazionato né convertito in dimissioni individuali soggette a surroga. Il Consiglio comunale ha quindi illegittimamente escluso una delle dimissioni dal computo del quorum, introducendo un requisito estraneo alla legge e neutralizzando l’effetto dissolutorio già prodotto. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e la deliberazione consiliare n. 34 del 14 ottobre 2025 è stata annullata. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. 267/2000

    La disciplina delle dimissioni individuali non consente al Comune di applicarsi in una fattispecie in cui risultano integrati i presupposti oggettivi delle dimissioni contestuali ultra dimidium.

  • art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 267/2000

    “I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: .. b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: ..3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”

    La presentazione contestuale e l’acquisizione al protocollo delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati determinano automaticamente l’effetto dissolutorio dell’organo. Le motivazioni soggettive dei singoli dimissionari sono irrilevanti; l’autorità competente deve compiere un accertamento vincolato e ricognitivo dei presupposti.

  • art. 2 l.r. Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13

    Il modello regionale sardo non deroga allo schema secondo cui, in presenza dei presupposti delle dimissioni ultra dimidium, lo scioglimento consegue direttamente alla legge e il relativo provvedimento ha natura ricognitiva.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notifica del ricorso deve essere effettuata nei confronti dei soggetti controinteressati individuabili; nel caso concreto, tuttavia, la mancata notifica a una controinteressata non ha imposto il rinvio al primo giudice, poiché la decisione del TAR era a lei favorevole.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    La mancata integrazione del contraddittorio non comporta necessariamente l’annullamento con rinvio quando il giudice di primo grado abbia definito la causa con una pronuncia favorevole alla parte pretermessa e non vi sia una concreta lesione del suo diritto di difesa.

  • art. 105 c.p.a.

    L’annullamento con rinvio per mancata integrazione del contraddittorio non opera quando la parte non evocata non abbia subito un pregiudizio dalla decisione di primo grado.

Massime di principio

  • La presentazione contestuale, anche mediante atti separati purché contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati integra una fattispecie oggettiva di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, TUEL, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
  • Ai fini delle dimissioni ultra dimidium rilevano la forma scritta, la contestualità o contemporaneità della presentazione al protocollo e il raggiungimento della soglia numerica prevista dalla legge; sono irrilevanti le diverse motivazioni soggettive dei singoli dimissionari.
  • Le dimissioni ultra dimidium, una volta acquisite al protocollo dell’ente e raggiunta la soglia legale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non possono essere successivamente integrate, modificate o frazionate per trasformarle in dimissioni individuali soggette a surroga.
  • Il provvedimento di scioglimento conseguente alle dimissioni ultra dimidium ha natura ricognitiva e vincolata, poiché accerta un effetto dissolutorio già prodotto direttamente dalla legge; l’amministrazione non può neutralizzarlo mediante la surroga di singoli consiglieri o mediante un’indagine sulle ragioni delle dimissioni.
  • I consiglieri comunali dimissionari hanno legittimazione e interesse concreto e attuale a impugnare la deliberazione di surroga adottata in luogo dello scioglimento, poiché tale atto interrompe la sequenza legale diretta alla dissoluzione dell’organo e incide direttamente sulla loro posizione qualificata.
  • La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado non impone l’annullamento con rinvio quando il giudizio sia stato definito con una pronuncia pienamente favorevole alla parte pretermessa, senza che la motivazione o il dispositivo contengano statuizioni potenzialmente pregiudizievoli per essa.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRito elettoraleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàNullità del provvedimento

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