Cassazione Penale, Ordinanza n. 13243/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per appropriazione indebita e per infedele patrocinio. In fatto, gli veniva attribuito di aver trattenuto somme ricevute da un proprio assistito, indagato per lesioni, somme che avrebbero dovuto essere destinate al risarcimento della persona offesa, secondo un accordo finalizzato a ottenere la remissione di querela, che però non era intervenuta. Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione, sostenendo che l'impegno personale assunto dall'imputato a surrogarsi al debitore nel risarcimento alla zia di questi non integrasse l'art. 646 c.p.; 2) errata applicazione dell'art. 646 c.p. per mancanza di certezza sul vincolo di destinazione della somma asseritamente appropriata; 3) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 4) errata interpretazione dell'art. 380 c.p., assumendo che, essendo stato l'imputato colpito da provvedimento interdittivo nell'ottobre 2017, non potesse più esercitare il patrocinio e dunque, al più, rispondere di esercizio abusivo della professione; inoltre si contestava la configurabilità del reato per il mutato inquadramento del fatto originario da lesioni lievi a lesioni gravi, con conseguente procedibilità d'ufficio, e per il difetto dell'elemento costitutivo del nocumento.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi tre motivi meramente ripropositivi di una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito, giudicando la motivazione della sentenza completa e logica. Quanto al quarto motivo, ha rilevato che la sentenza d'appello aveva già replicato in modo congruo: la disponibilità del tribunale alla soluzione transattiva rendeva plausibile l'impostazione difensiva e comunque il reato risultava integrato anche dal silenzio serbato dall'imputato verso il proprio assistito sull'intervenuta interdizione disciplinare; inoltre, il nocumento agli interessi della parte può essere anche solo morale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
La Corte ha ritenuto non scalfita la configurabilità dell'appropriazione indebita in relazione alla trattenuta di somme destinate, secondo l'accordo, al risarcimento della persona offesa; è stata valorizzata la destinazione della somma e la sua indebita trattenuta.
art. 380 c.p.
La Corte ha reputato infondata la censura relativa all'infedeltà del patrocinio, affermando che il reato può sussistere anche quando il difensore taccia al proprio assistito l'intervenuta interdizione disciplinare, e che il nocumento agli interessi della parte può essere anche solo morale.
art. 62, n. 6, c.p.
Richiamato dalla sentenza quale possibile soluzione favorevole che il tribunale avrebbe potuto applicare nella prospettiva transattiva, senza che ciò incidesse sull'inammissibilità del ricorso.
art. 131-bis c.p.
Citato indirettamente come ipotesi di estinzione/proscioglimento tramite messa alla prova o esiti analoghi; nel testo compare il riferimento alla messa alla prova finalizzata all'estinzione del reato, ma non una specifica applicazione della norma.
art. 24 c.p. (nocumento agli interessi della parte)
Non è citato espressamente con numero di articolo nel testo, ma la Corte richiama il requisito del nocumento agli interessi della parte e afferma che può essere anche solo morale.
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo in via implicita nel riferimento alla prova e al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che i motivi si limitassero a proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella logicamente e compiutamente motivata dal giudice di merito sono inammissibili, poiché non devolvono un vizio effettivo di motivazione ma sollecitano una rivalutazione del merito.
- L'appropriazione indebita può configurarsi quando una somma sia ricevuta con una destinazione vincolata e venga trattenuta in violazione di tale vincolo, anche se l'obbligo di destinazione derivi da un accordo volto a soddisfare un interesse della persona offesa.
- Nel reato di infedele patrocinio, il nocumento agli interessi della parte può essere anche di natura non patrimoniale o morale; inoltre, può rilevare la condotta del difensore che ometta di informare il cliente di un fatto idoneo a incidere sulla corretta esplicazione del mandato difensivo.
- La sopravvenuta interdizione dall'esercizio professionale non esclude automaticamente la responsabilità per infedele patrocinio se la condotta contestata si è comunque inserita nel rapporto professionale e ha determinato un pregiudizio alla parte assistita.
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