Sentenza n. 1171/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo e mancata rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del T.F.S. e la condanna dell'I.N.P.S. a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre accessori. Hanno dedotto l'applicabilità del comma 2 della disposizione, avendo cessato il servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. L'I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la mancata prova della presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale e, nel merito, l'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nonché l'asserita limitazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al solo personale della Polizia di Stato. Ha inoltre prospettato il contrasto della disposizione con gli artt. 3 e 81 Cost. e chiesto il rinvio alla Corte costituzionale. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S., ritenendo che l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente. Ha invece accolto l'eccezione del Ministero della Giustizia e ne ha disposto l'estromissione, poiché l'eventuale trasmissione all'I.N.P.S. dei dati relativi all'anzianità e alla posizione economica rileva soltanto nei rapporti interni di collaborazione. Ha respinto l'eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall'ultimo ordinativo di pagamento; spettava all'I.N.P.S. indicare e provare la data iniziale, mentre l'eccezione era stata formulata in modo generico. Le istanze di riliquidazione prodotte dai ricorrenti costituivano comunque atti interruttivi. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 agli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, e ha affermato che la disposizione comprende anche il calcolo dell'indennità di buonuscita. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece la sola base pensionabile e non modifica il regime del T.F.S. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; la sua inosservanza non esclude il beneficio. Non sono stati ravvisati i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'I.N.P.S. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all'I.N.P.S. di corrispondere ai ricorrenti quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. è stato condannato alle spese, mentre le spese tra i ricorrenti e il Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo dopo il compimento dei 55 anni e con 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 26 d.P.R. n. 1032/1973
La disciplina relativa al progetto di liquidazione trasmesso dall'amministrazione di appartenenza non esclude la legittimazione passiva dell'I.N.P.S., che resta il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita.
art. 20 d.P.R. n. 1032/1973
Il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione quinquennale, il cui dies a quo deve essere specificamente allegato e provato dall'ente debitore e decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Sulle somme dovute devono essere riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle somme dovute a titolo di trattamento previdenziale, escludendo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 1 legge costituzionale n. 1/1948
Il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Massime di principio
- L'I.N.P.S., quale ente previdenziale obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, è legittimato passivamente nel giudizio volto a ottenere la riliquidazione del trattamento, mentre l'amministrazione di appartenenza del dipendente, che si limita a fornire dati e informazioni per la liquidazione, non è legittimata passivamente e deve essere estromessa.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia anche se appartenenti all'ordinamento militare e consente, al ricorrere dei requisiti previsti, l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e la sua inosservanza non esclude il diritto ai sei scatti.
- L'eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita deve indicare e provare la data di decorrenza del termine quinquennale; tale termine decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall'ultimo ordinativo di pagamento. Le richieste di riliquidazione possono valere come atti interruttivi.
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