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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14024/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado alla pena di sei mesi di reclusione per violazione dell'art. 189, comma 7, del codice della strada, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro censure: 1) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) erronea affermazione della responsabilità penale per asserita insussistenza dell'elemento soggettivo; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) omessa sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva ex art. 20-bis c.p. Nella memoria difensiva ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero ammissibili in cassazione perché, in sostanza, tendevano a ottenere una rilettura del compendio probatorio e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta, e ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valorizzato gli indici sintomatici per escludere l'art. 131-bis c.p. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il ricorrente chiedeva una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove. Quanto al terzo, ha reputato insindacabile la motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche. Quanto al quarto, ha considerato il motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello e non confrontato con la motivazione sul diniego della sostituzione della pena. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza non ne sviluppa il contenuto sostanziale, limitandosi a confermare la condanna già pronunciata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la valutazione deve fondarsi sugli indici di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Criterio di riferimento per apprezzare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura del merito né la sostituzione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito e la motivazione congrua e logicamente coerente è insindacabile in cassazione.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa quale base per la richiesta di sostituzione della pena detentiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con la motivazione di merito.

  • art. 20-3bis c.p.

    Riferimento testuale presente nel provvedimento come indicazione della sanzione sostitutiva; la Corte lo usa nel contesto del diniego della sostituzione della pena.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato; la reiterazione generica dei motivi di appello comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto; il ricorso è ammissibile solo se si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone, in via cumulativa, la tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta; il giudice deve verificare gli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p. e la decisione di merito è censurabile solo per vizi realmente motivazionali o di legge.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la censura è inammissibile se si limita a riproporre doglianze già disattese in appello senza misurarsi con le ragioni della decisione.
  • La riproduzione pedissequa dei motivi già formulati in appello, senza specifica confutazione degli argomenti della sentenza impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione e determina inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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