Cassazione Penale, Sentenza n. 29364/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cessazione della misura cautelare intramuraria; il ricorrente contestava la qualificazione della condotta come estorsione pluriaggravata in concorso (capo B), sostenendo che si trattasse di un tentativo. La difesa rilevava che il versamento di 7.000 euro non era collegato al pagamento del carico di t.l.e. sequestrato ma costituiva una tangente autonoma richiesta da altri coindagati per poter contrabbandare nel comune di Portici; pertanto si sarebbe trattato di condotta estemporanea e non della consumazione dell'estorsione. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che le plurime azioni minacciose poste da diversi soggetti integrassero un'unica estorsione consumata, avendo il danneggiato versato 7.000 euro e impegnato a versare il resto, e quindi confermava la misura custodiale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché la diversa qualificazione invocata (tentativo vs consumazione) non avrebbe apportato alcuna utilità concreta al ricorrente né inciso sulla possibilità di mantenere la misura custodiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, codice penale
La circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 è contestata dal ricorrente e considerata nel quadro della gravità complessiva; la sua contestazione non modifica l'esito sulla misura cautelare nel caso di specie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 17527 del 22/2/2018 (Spasari)
Principio secondo cui è carente l'interesse all'impugnazione delle misure cautelari quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non comporta per l'impugnante alcuna utilità concreta rispetto alla misura
Giurisprudenza: Sez. 5, ordinanza n. 45940 del 9/11/2005 (Oberto)
Conferma del principio che il potere di riqualificazione del giudice nell'incidente cautelare non produce effetti oltre il procedimento incidentale e non è utile quando non incide sulla misura
Massime di principio
- L'impugnazione di una misura cautelare che mira solo a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se la nuova qualificazione non comporta utilità concreta per l'imputato, in particolare se non incide sulla possibilità di adottare o mantenere la misura custodiale
- Perché un ricorso che chiede la riqualificazione (es. consumazione vs tentativo) sia rilevante ai fini cautelari, occorre dimostrare che la diversa qualificazione incide effettivamente sulla sussistenza o sulla durata della misura
- Il potere del giudice di riesame o del GIP di riqualificare il fatto opera principalmente nel procedimento incidentale e non produce automaticamente effetti oltre quel contesto
- Quando si contesta che un pagamento sia parte di un'estorsione consumata occorre documentare il nesso causale tra il pagamento e l'oggetto della richiesta estorsiva (es. prezzo del carico sequestrato) e non presentarlo come elemento isolato o 'tangente' scollegata
- Il ricorrente deve valutare il rischio di sanzioni (spese e ammende) derivanti dall'inammissibilità del ricorso per mancato interesse, evitando impugnazioni meramente teoriche senza impatto pratico sulla misura
- In fase difensiva è strategico dimostrare in modo concreto e probatorio l'assenza di utilità della misura rispetto alla diversa qualificazione invocata, ad esempio evidenziando come la pena correlata o le circostanze aggravanti mantengano in ogni caso la legittimità della custodia
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