Sentenza n. 983/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio della classe II sezione K (classico) del-OMISSIS- nella parte in cui delibera “di non ammettere alla classe successiva -OMISSIS-”; - della pagella scolastica -OMISSIS- a firma del Dirigente Scolastico del Liceo -OMISSIS-innasio Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, relativa all'alunna -OMISSIS-, recante il seguente risultato finale: “visti i risultati conseguiti si dichiara che l'alunna non è stata ammessa”; - di ogni altro atto ad essi comunque preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del consiglio di classe di non ammissione alla classe successiva e pagella recante il medesimo esito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, deducendo quattro gruppi di censure. In primo luogo, ha lamentato la violazione delle norme sulla personalizzazione e individualizzazione della didattica e dei principi di pubblicità, imparzialità e collaborazione, sostenendo che, a causa delle assenze determinate dal Covid-19 e dell'infortunio alla mano, le verifiche alternative predisposte dalla scuola fossero variabili, prive di griglie uniformi e più penalizzanti. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, omogeneità ed equità, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, contestando la maggiore severità della valutazione di alcune prove di greco, latino e storia rispetto a quella riservata agli altri studenti. In terzo luogo, ha censurato la valutazione di una versione di latino, l'attribuzione del voto a una prova successiva e le modalità di integrazione del registro di classe, deducendo errore di calcolo, difetto di presupposto, travisamento e violazione dei principi di trasparenza e immediatezza della valutazione. Infine, ha sostenuto che la non ammissione avesse carattere eccezionale e che, in presenza di carenze parziali, dovesse prevalere l'ammissione alla classe successiva, denunciando difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di collaborazione. La ricorrente aveva riportato quattro insufficienze finali, tra cui tre in materie di indirizzo, con voti pari a 4 in latino e 5 in greco, storia e scienze naturali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori. Il Collegio ha preliminarmente rilevato dubbi sulla persistenza dell'interesse, poiché era trascorso un lungo periodo dalla non ammissione e la ricorrente non aveva informato il giudice sull'eventuale prosecuzione del percorso scolastico; tuttavia, alla luce dell'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 16/2024, ha deciso di esaminare il merito. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la valutazione del consiglio di classe sulla promozione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica connessa alla professionalità docente, sindacabile soltanto per macroscopici vizi di eccesso di potere. Non sussiste un obbligo di ammissione in presenza di insufficienze, né un'aspettativa tutelata alla promozione; la frequenza della classe successiva deve consentire non solo il recupero delle lacune, ma anche l'acquisizione proficua di nuove competenze. Ha respinto il primo motivo perché le verifiche differenziate erano state predisposte su richiesta della studentessa, per agevolarla dopo l'infortunio, riguardavano gli stessi argomenti delle prove degli altri alunni e costituivano attuazione, non violazione, della personalizzazione didattica. Ha ritenuto legittima la diversa valutazione di prove non omogenee: i test a risposta multipla non verificano la competenza di traduzione propria della versione di latino o greco. Ha respinto il secondo motivo perché le censure sulle singole prove riproponevano la questione della diversa tipologia di verifica e non dimostravano una valutazione più severa; inoltre, il punteggio per le risposte corrette era significativamente superiore a quello attribuito agli errori e la prova di storia non era comparabile alle prove di traduzione. Ha respinto il terzo motivo ritenendo non irragionevole attribuire peso determinante all'unica versione svolta nel secondo quadrimestre, considerato che le prove sostitutive non erano idonee a verificare la competenza traduttiva e che le insufficienze erano già emerse nel primo quadrimestre. La censura sul voto del 20 aprile 2022 era comunque inidonea, poiché l'aggiunta di due decimali non avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza complessiva: il voto finale, già arrotondato, sarebbe rimasto 5 a fronte di una media pari a 4,6.
Norme richiamate
L. n. 53/2003
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di individualizzazione e personalizzazione della didattica; il TAR ha ritenuto che le modalità adottate dalla scuola fossero coerenti con tali principi.
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
Richiamata dalla ricorrente in tema di personalizzazione didattica; il TAR ha escluso che le verifiche differenziate avessero compromesso la valutazione.
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 122/2007
Richiamato tra le norme sulla valutazione scolastica e sulla personalizzazione della didattica; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato per i principi di pubblicità, imparzialità e collaborazione; il TAR non ha ravvisato violazioni nell'attività valutativa.
art. 1 d.P.R. n. 122/2009
Richiamato per i principi di valutazione scolastica; il TAR ha escluso irragionevolezza, disparità di trattamento o valutazioni più severe.
art. 41 R.D. n. 965/1924
Richiamato in relazione alla trasparenza e immediatezza della valutazione; le censure relative alle prove, al registro e ai voti sono state respinte.
art. 4, comma 6, d.P.R. n. 122/2007
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere eccezionale della non ammissione; il TAR ha escluso che dalla disciplina derivi un obbligo di ammissione in presenza di insufficienze.
art. 1, comma 7, d.P.R. n. 122/2007
Richiamato in tema di collaborazione e valutazione; non è stata ravvisata alcuna violazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione del consiglio di classe sulla promozione o non ammissione alla classe successiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnica connessa alla professionalità docente ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici vizi di eccesso di potere, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella didattica.
- In presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento non sussiste un obbligo dell'amministrazione scolastica di ammettere lo studente alla classe successiva, né un'aspettativa tutelata alla promozione indipendentemente dalla valutazione del consiglio di classe.
- La frequenza della classe successiva non è finalizzata soltanto al recupero delle lacune pregresse, ma deve consentire anche l'acquisizione proficua di nuove competenze; il consiglio di classe può quindi considerare, nel giudizio di ammissione, il rischio che le carenze impediscano il proficuo proseguimento del percorso formativo.
- La personalizzazione didattica può giustificare l'impiego di verifiche diverse da quelle somministrate agli altri studenti quando esse siano richieste o rese necessarie dalle condizioni dell'alunno e vertano sugli stessi obiettivi formativi; la diversa tipologia delle prove può legittimamente comportare criteri di valutazione non identici.
- La comparabilità delle valutazioni scolastiche presuppone l'omogeneità delle competenze verificate: un test a risposta multipla può accertare conoscenze specifiche, ma non è equivalente a una versione scritta idonea a verificare la competenza di traduzione in latino o greco.
- L'interesse all'annullamento della non ammissione alla classe successiva deve essere attuale; esso può venir meno quando, per il tempo trascorso, il bene della vita perseguito non sia più conseguibile, salvo che il giudice, secondo l'orientamento richiamato dell'Adunanza Plenaria n. 16/2024, ritenga comunque necessario pronunciarsi sul merito.
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