Sentenza n. 3607/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto che ha negato alla ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione territoriale di Roma di diniego della protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento della protezione internazionale. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che la posizione dello straniero richiedente protezione internazionale attiene a diritti umani fondamentali e non può essere degradata a interesse legittimo per effetto di valutazioni amministrative discrezionali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La decisione è stata fondata sulla natura di diritto fondamentale della posizione del richiedente protezione internazionale, sull'art. 2 Cost. e sull'art. 35 d.lgs. 25/2008, che prevede il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria contro i provvedimenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale. È stata indicata la possibilità di riproporre il processo davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti dell'art. 11 c.p.a. Il dispositivo qualifica formalmente il ricorso come inammissibile per difetto di giurisdizione. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo
La posizione dello straniero richiedente protezione internazionale rientra tra i diritti umani fondamentali e non è degradabile a interesse legittimo.
art. 35 d.lgs. 25/2008
Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria
Le controversie contro i provvedimenti delle Commissioni in materia di protezione internazionale appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di rilevare il difetto di giurisdizione nel corso dell'udienza, previo avviso alle parti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini e con gli effetti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Le controversie relative ai provvedimenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale in materia di protezione internazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in forza dell'art. 35 d.lgs. 25/2008.
- La posizione giuridica dello straniero che richiede protezione internazionale ha natura di diritto umano fondamentale e non può essere degradata a interesse legittimo per effetto della discrezionalità amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo accerta il proprio difetto di giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →