Cassazione Penale, Sentenza n. 12705/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione della norma processuale sulla competenza in fase esecutiva (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) perché l'ultima sentenza divenuta irrevocabile (sentenza di appello del 11/04/2019) era stata, con riferimento ad alcuni coimputati, annullata dalla Corte di cassazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano; perciò, secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione competente doveva essere il giudice del rinvio (Corte d'appello di Milano) e non il Tribunale di Como che aveva accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione e rideterminato la pena complessiva. Si riferiscono in fatto due pronunce a carico della Franchi: patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del 11/10/2018 e sentenza di condanna del 11/04/2019 passata in giudicato il 24/06/2022; il Tribunale di Como aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 665, comma 3, c.p.p. "quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio" si applica anche quando l'annullamento è parziale e riguarda solo alcuni coimputati. La Corte ha affermato che il principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione impone che l'esecuzione della pronuncia sia attribuita al giudice del rinvio anche con riguardo agli imputati per i quali la sentenza di appello è divenuta definitiva. Ha inoltre ricordato che la competenza in fase esecutiva è di natura funzionale, assoluta e inderogabile e può essere rilevata in ogni stato e grado. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Milano, giudice funzionalmente competente.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
"quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice di rinvio"
La Corte interpreta la norma nel senso che la competenza dell'esecuzione spetta al giudice del rinvio anche quando l'annullamento è stato pronunciato solo con riferimento ad alcuni coimputati; ciò al fine di garantire il principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per cassazione invocato dal Procuratore, relativo alla violazione di norme processuali sulla competenza in fase esecutiva
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata dall'interessata quale titolo dell'istanza di incidente di esecuzione per il riconoscimento della continuazione; la decisione sulla competenza esecutiva resta però disciplinata dall'art. 665 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di patteggiamento che ha costituito una delle pronunce rilevanti ai fini del cumulo/continuazione e del calcolo della pena complessiva; usata per ricostruire il quadro fattuale
principio di unicità del giudice dell'esecuzione
Principio ordinamentale richiamato dalla Corte come criterio regolatore dell'art. 665 c.p.p., per assicurare che l'esecuzione di pronunce che investono più coimputati sia affidata a un unico giudice, identificato nel giudice del rinvio quando esista annullamento con rinvio
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di appello (anche parzialmente, cioè solo con riferimento ad alcuni coimputati), il giudice dell'esecuzione è il giudice del rinvio (art. 665, co. 3, c.p.p.).
- La competenza in fase esecutiva è funzionale, assoluta e inderogabile: può essere rilevata in ogni stato e grado e può costituire motivo di ricorso per cassazione anche se non sollevata preventivamente dalle parti o dagli uffici nelle fasi precedenti.
- La valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della legittimità della propria competenza non può essere neutralizzata dall'inerzia o dal parere favorevole della Procura in sede di incidente di esecuzione: l'eventuale incompetenza viene rettificata dalla Corte di cassazione e gli atti vanno trasmessi al giudice funzionalmente competente.
- Nel caso di più pronunce da eseguire e di pronunce di grado diverse, applicare il criterio dell'unicità dell'esecuzione: individuare sempre se esistono annullamenti con rinvio che spostino la competenza al giudice del rinvio.
- In situazioni simili è consigliabile verificare tempestivamente (prima dell'adozione di provvedimenti esecutivi definitivi) l'esistenza di pronunce di annullamento con rinvio concernenti coimputati e, se del caso, sollevare immediatamente l'eccezione di incompetenza o richiedere trasmissione/trasferimento degli atti al giudice del rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12547/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12549/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12550/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12552/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12553/2023 del 27/03/2023
- Sentenza penale · 27 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12554/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →