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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 162/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, pubblicata il 13.7.2023.

Giustizia amministrativa202501313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 162/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 162/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, pubblicata il 13 luglio 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione necessaria alla decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte vittoriosa, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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