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Sentenza

Sentenza del 10/12/2009 n. 25790 - Corte di Cassazione

Imposte e tributi - Sanzioni tributarie - Sentenza passata in giudicato - Diritto alla riscossione - Prescrizione - Termine decennale - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella esattoriale notificata il 4 febbraio 2002, relativa alla riscossione di sanzioni IVA e interessi, eccependo la prescrizione quinquennale ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 58 e 75, e della L. n. 4 del 1929, art. 17. Le sanzioni riguardavano violazioni commesse nel 1989 ed erano state confermate con sentenza tributaria del 22 maggio 1995, passata in giudicato. Con l’unico motivo di ricorso, la società sosteneva che il termine quinquennale continuasse ad applicarsi anche dopo il giudicato e che non operasse l’art. 2953 c.c.; l’Agenzia sosteneva invece l’applicabilità del termine decennale dell’actio iudicati.

La decisione

Le Commissioni tributarie avevano deciso in senso opposto: la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo prescritta la pretesa; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, applicando la prescrizione decennale. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso della società: una volta che la sanzione è stata confermata da sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione è la decisione giudiziaria e il diritto si prescrive in dieci anni ai sensi dell’art. 2953 c.c., non nel termine quinquennale previsto per la fase amministrativa. Le norme sui termini di decadenza per irrogazione e iscrizione a ruolo non erano decisive, poiché la pretesa era già stata definita con giudicato. Nessuna liquidazione delle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati

    Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce la sanzione, si applica direttamente il termine decennale dell’actio iudicati. Il giudicato sostituisce, ai fini della riscossione, il titolo amministrativo originario; la regola vale anche per le sanzioni tributarie.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 58 e 75

    Gli artt. 58 e 75 disciplinano profili della fase amministrativa, rispettivamente i termini per irrogare la sanzione e la prescrizione invocata dalla contribuente. Nel caso deciso non prevalgono sul termine dell’art. 2953 c.c., perché la riscossione si fonda su una sentenza passata in giudicato.

  • L. n. 4 del 1929, art. 17

    Il termine quinquennale previsto dalla disciplina previgente non regola specificamente la riscossione fondata su una sentenza passata in giudicato; in tale ipotesi opera la disciplina generale dell’actio iudicati.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 20 e 25

    La disciplina quinquennale della riscossione delle sanzioni tributarie introdotta dalla riforma riguarda le sanzioni soggette al nuovo regime e non elimina l’applicazione dell’art. 2953 c.c. quando intervenga una sentenza passata in giudicato. La disciplina transitoria escludeva inoltre l’applicazione della riforma alle sanzioni già irrogate prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale costituisce la regola generale per i diritti, ma, quando il diritto è definitivamente riconosciuto con sentenza passata in giudicato, il fondamento specifico del termine decennale è l’art. 2953 c.c.

  • Art. 2945 c.c.

    La Corte richiama la disciplina dell’interruzione per chiarire che, dopo l’interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione; la ripresa della riscossione dopo il contenzioso non impone quindi di conservare necessariamente il termine breve originario.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Dal punto di vista giuridico, nessuna delle parti può beneficiare di una posizione di forza in un processo che deve essere ispirato a principi di giustizia, come quello della parità delle parti (art. 111 Cost., comma 2).

    La posizione autoritativa dell’amministrazione prima del processo non può neutralizzare gli effetti della decisione giudiziaria né attribuire all’ente un vantaggio processuale dopo l’instaurazione del contenzioso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25)

    La disposizione, relativa ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo, non governa la prescrizione del diritto già riconosciuto con sentenza passata in giudicato e non modifica la regola dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Se una sanzione tributaria viene contestata e la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato che riconosce la pretesa, il termine per riscuoterla è decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., anche quando la normativa amministrativa prevede un termine di prescrizione più breve.
  • Occorre distinguere la riscossione basata su un atto amministrativo divenuto definitivo per mancata impugnazione da quella fondata su una sentenza: nel secondo caso il titolo della pretesa è il giudicato e opera l’actio iudicati.
  • I termini di decadenza per contestare o irrogare una sanzione riguardano la fase amministrativa; una volta che la controversia è stata definita con giudicato, non determinano il termine di prescrizione della successiva riscossione.
  • Il principio deciso riguarda una pretesa riconosciuta con sentenza passata in giudicato: non va automaticamente esteso ai casi in cui l’atto amministrativo non sia stato impugnato e non sia intervenuta una decisione giudiziaria.

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