Sentenza del 12/04/2010 n. 8651 - Corte di Cassazione
Riscossione - soggetti passivi- iscrizione in elenchi nominativi esercenti attività commerciale- non applicazione dell'art. 2729 cc.- esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.C.M. ha contestato la cartella esattoriale relativa a circa 40 milioni di lire per contributi fissi e percentuali dovuti alla gestione commercianti. Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi anteriori al 13 dicembre 1995 e ha negato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione contributiva, sostenendo che l'INPS avrebbe dovuto provare la sua partecipazione personale al lavoro aziendale. L'INPS, con ricorso incidentale, ha invece contestato l'applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dalla legge n. 388 del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, rigettato quello principale della contribuente e accolto quello incidentale dell'INPS. Ha confermato che l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali costituiscono una presunzione semplice, ai sensi dell'art. 2729 c.c., della prosecuzione dell'attività lavorativa e quindi dell'obbligo contributivo, salvo prova contraria fornita dall'iscritto. Ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli della legge n. 388 del 2000 alle violazioni anteriori alla sua entrata in vigore. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al ricorso accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina, anche per la determinazione dell'importo dovuto e delle spese.
Norme richiamate
Art. 2729 del codice civile
Il giudice può desumere argomenti di prova da presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
L'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali sono stati ritenuti indizi sufficienti a fondare una presunzione semplice di esercizio attuale dell'attività e del conseguente obbligo contributivo. La presunzione può essere superata dall'interessato mediante prova contraria.
D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 1, comma 3, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63
La normativa disciplina il trasferimento e la gestione degli elenchi degli esercenti attività commerciali, rilevanti ai fini dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS.
Legge 4 luglio 1959, n. 463, e disciplina previdenziale degli artigiani e commercianti
L'obbligo contributivo è collegato all'esercizio dell'attività commerciale o artigiana e alla relativa iscrizione previdenziale; la cessazione dell'attività può estinguere l'obbligo dalla data effettiva di cessazione, anche indipendentemente dalla formale cancellazione dall'elenco.
Legge 4 agosto 1981, n. 155, art. 12
La norma ha inciso sul sistema di riscossione dei contributi e ha comportato l'abrogazione tacita di precedenti disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli, senza eliminare il rilievo probatorio dell'iscrizione negli elenchi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8, 10 e 18
Le disposizioni stabiliscono il regime delle somme aggiuntive e delle sanzioni civili per omissioni o ritardi contributivi. La Corte ha escluso che il regime più favorevole possa applicarsi retroattivamente alle violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, in assenza di un'espressa previsione di retroattività.
Art. 335 del codice di procedura civile
È stata applicata la regola della riunione dei ricorsi principale e incidentale proposti contro la medesima sentenza.
Massime di principio
- L'iscrizione in un albo o elenco previdenziale non dimostra in modo assoluto l'esercizio dell'attività, ma costituisce normalmente una presunzione semplice della sua prosecuzione.
- Chi contesta l'obbligo contributivo deve fornire elementi concreti e documentabili, come la cessazione effettiva dell'attività, l'assenza di partecipazione personale al lavoro o altre circostanze incompatibili con l'esercizio dell'attività.
- Il mantenimento dell'iscrizione può far presumere la continuazione dell'attività anche se l'interessato sostiene di aver smesso di operare; la mancata cancellazione non è però decisiva quando sia provata una cessazione effettiva.
- L'INPS non è normalmente tenuto a dimostrare periodicamente che l'attività sia ancora esercitata quando l'iscrizione risulta mantenuta; spetta principalmente all'iscritto dimostrare il venir meno dei presupposti.
- La prescrizione dei contributi deve essere esaminata separatamente per ciascun periodo: i contributi prescritti non sono dovuti, mentre quelli non prescritti possono essere richiesti se sussistono gli altri presupposti.
- Un regime sanzionatorio successivo e più favorevole non si applica automaticamente a violazioni contributive anteriori: occorre verificare l'esistenza di una specifica disposizione retroattiva o transitoria.
- La decisione non ha definito definitivamente l'importo complessivo, poiché la quantificazione delle somme dovute e delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.
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