Sentenza del 08/02/2008 n. 3008 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Giudice tributario - Giurisdizione - Ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di spese di giustizia e sanzioni penali pecuniarie - Giurisdizione del giudice ordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, confermando così la conclusione della Commissione Tributaria Regionale, benché la sentenza impugnata avesse menzionato una sentenza civile mentre gli atti dimostravano che si trattava di una sentenza penale. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella n. 296200101169543490, recante indicazioni non univoche di «tasse e imposte indirette» e «registro recupero spese di giustizia e accessori». La contribuente contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio affermando il difetto di giurisdizione tributaria. Con un unico motivo deduceva omessa motivazione su un punto decisivo, violazione ed errata applicazione delle norme di diritto e lesione del legittimo affidamento. Dall'esame degli atti è risultato che la somma richiesta derivava dall'esecuzione di una sentenza penale e riguardava esclusivamente spese di giustizia anticipate dallo Stato, non l'imposta di registro sulla sentenza né il contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2
Appare percio' pienamente applicabile al caso di specie il principio affermato nella ordinanza di queste Sezioni Unite n. 3184 14 febbraio 2007, secondo cui non rientrano, ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, nella giurisdizione del Giudice tributario i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di spese di giustizia e sanzioni penali pecuniarie.
Le controversie contro gli atti con cui l'Amministrazione recupera spese di giustizia anticipate dallo Stato o sanzioni penali pecuniarie non appartengono alla giurisdizione tributaria, anche se la richiesta è contenuta in una cartella con indicazioni fiscali; spetta decidere al giudice ordinario.
Massime di principio
- Per individuare la giurisdizione conta la natura sostanziale della somma richiesta e il titolo da cui deriva, non la sola denominazione o classificazione riportata nella cartella.
- Il recupero di spese di giustizia anticipate dallo Stato e di sanzioni penali pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella tributaria.
- La regola non va estesa automaticamente all'imposta di registro sulla sentenza o al contributo unificato: occorre verificare quale voce sia effettivamente richiesta.
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