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Sentenza

Sentenza del 22/02/2010 n. 4060 - Corte di Cassazione

Società - Scioglimento -Liquidazione - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Art. 2495 cod.civ. come modificato dall'art. 4 del D.lg. n. 6 del 2003 - Conseguenze - Società cancellate anteriormente all'entrata in vigore d.lg.lgt. n. 6 del 2003 - Estinzione - Decorrenza dal 1° gennaio 2004 -.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'esecuzione forzata promossa dalla società, sostenendo principalmente che la società fosse ormai estinta per effetto dello scioglimento, della liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 1994. Deduceva inoltre l'inesistenza o nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché la nullità o mancanza della procura conferita al difensore. La questione centrale riguardava l'efficacia temporale dell'art. 2495 c.c., come modificato dal D.lgs. n. 6 del 2003, e l'eventuale estinzione della società cancellata prima del 1° gennaio 2004.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno stabilito che, per le società cancellate dal registro delle imprese prima del 1° gennaio 2004, l'effetto estintivo previsto dalla nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. si produce dal 1° gennaio 2004 e non retroattivamente. Pertanto, al momento della notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dell'opposizione, avvenute nel 2001, la s.n.c. doveva ancora considerarsi esistente e dotata di legittimazione processuale secondo la disciplina e la giurisprudenza allora vigenti. La notificazione del precetto, pur contenendo omissioni formali nella relata, è stata qualificata come nulla ma sanabile, poiché l'opposizione aveva dimostrato il raggiungimento dello scopo dell'atto. Il motivo sulla procura è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in Cassazione una questione nuova. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    ferma restando l'estinzione della società

    La norma attribuisce alla cancellazione dal registro delle imprese efficacia estintiva per le società di capitali e, secondo la lettura sistematica adottata dalla Corte, impone un analogo effetto per le società di persone. Per le cancellazioni anteriori al 1° gennaio 2004, l'estinzione opera da tale data; per quelle successive, opera contestualmente alla cancellazione.

  • Art. 2312 cod. civ.

    dopo la cancellazione della società, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci

    La norma conferma la possibilità per i creditori sociali di agire contro i soci dopo la cancellazione della società in nome collettivo, secondo il regime di responsabilità proprio delle società di persone.

  • Art. 2193 cod. civ.

    La pubblicità nel registro delle imprese rende opponibili ai terzi le vicende societarie iscritte. La cancellazione costituisce quindi il riferimento temporale certo per gli effetti estintivi e per la tutela dell'affidamento dei terzi.

  • Art. 140 cod. proc. civ.

    Le omissioni nella relata relative alle modalità concrete della notificazione per irreperibilità o rifiuto del destinatario determinano, di regola, una nullità sanabile e non l'inesistenza della notificazione, quando l'atto sia comunque riconoscibile e abbia raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 156 cod. proc. civ.

    La nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato, come dimostrato, nel caso concreto, dalla tempestiva proposizione dell'opposizione.

  • Art. 83 cod. proc. civ.

    La contestazione relativa all'esistenza o alla validità della procura deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito; una questione nuova introdotta per la prima volta in Cassazione è inammissibile.

  • Art. 480 cod. proc. civ.

    Disciplina il precetto quale atto prodromico all'esecuzione forzata. La sua validità deve essere valutata anche considerando la regolarità della notificazione e l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • Art. 10 della legge fallimentare, come modificato dal D.lgs. n. 5 del 2006

    Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale o collettivo decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, confermando la rilevanza della cancellazione quale momento certo di cessazione della soggettività imprenditoriale.

  • Art. 10 e art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Le norme operano per l'avvenire salvo espressa previsione contraria. La Corte ha quindi escluso la retroattività dell'effetto estintivo introdotto dal nuovo art. 2495 c.c.

Massime di principio

  • Per stabilire se una società cancellata potesse ancora agire o essere convenuta, occorre verificare la data della cancellazione e la disciplina applicabile in quel momento.
  • Una società cancellata prima del 1° gennaio 2004, secondo il principio affermato dalla sentenza, deve considerarsi estinta dal 1° gennaio 2004, non dalla data originaria della cancellazione.
  • Per gli atti processuali e gli atti esecutivi compiuti prima del 1° gennaio 2004, la società precedentemente cancellata poteva conservare capacità e legittimazione processuale, anche se erano pendenti rapporti o controversie.
  • Dopo l'estinzione della società, le pretese dei creditori devono normalmente essere indirizzate contro i soci o, nei casi previsti, contro i liquidatori responsabili, secondo i limiti stabiliti dalla legge.
  • Un'omissione formale nella relata di notifica non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione: se l'atto è riconoscibile e il destinatario ha potuto difendersi, il vizio tende a essere qualificato come nullità sanabile.
  • Le eccezioni relative alla procura o alla documentazione necessaria devono essere sollevate nel giudizio di merito; non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • La tempestiva proposizione dell'opposizione o la concreta difesa del destinatario possono dimostrare che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, impedendo che le irregolarità formali travolgano l'atto.

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