Sentenza del 21/03/2012 n. 4516 - Corte di Cassazione
Cartella di pagamento - Responsabile del procedimento - Omessa indicazione - Limiti -.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Vanuzzo aveva impugnato una cartella di pagamento notificata il 23 gennaio 2006, relativa a somme iscritte a ruolo in base a un avviso di accertamento definitivo per l’anno d’imposta 1983, oltre interessi. Contestava l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e, in via subordinata, la legittimità costituzionale della disciplina che limitava nel tempo la nullità per tale omissione. L’Agenzia delle Entrate contestava invece la decisione della CTR che aveva ritenuto illegittima la cartella quanto agli interessi, perché ne riportava soltanto l’importo complessivo senza indicare aliquote e criteri di calcolo.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi relativi alle due sentenze analoghe della CTR del Veneto e li ha rigettati. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di Vanuzzo: la decisione della CTR conteneva un rigetto implicito della contestazione e l’omessa motivazione su questioni di diritto non imponeva la cassazione, potendo la Corte correggere o integrare la motivazione. Ha respinto nel merito il motivo sull’omessa indicazione del responsabile: per la cartella del 2006 la nullità introdotta dall’art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 riguardava soltanto i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; nel regime precedente, la violazione non comportava annullamento, trattandosi di cartella a contenuto vincolato e applicandosi l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990. L’eccezione di incostituzionalità è stata dichiarata in parte manifestamente infondata e in parte inammissibile. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso dell’Agenzia: non censurava specificamente la ragione della decisione della CTR, fondata sulla non comprensibilità del calcolo degli interessi, riferito a oltre 23 anni, e sul pregiudizio al diritto di difesa. La statuizione della CTR sull’illegittimità della cartella limitatamente agli interessi è quindi rimasta ferma. Spese interamente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Va premesso che l'art 7 della L. n. 212 del 2000, pur qualificando "tassativo" l'obbligo dell'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione.
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento è previsto dalla norma, ma, per le cartelle soggette al regime anteriore alla novella del 2007, la legge non stabiliva che la sua violazione comportasse nullità o annullabilità.
Art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007, convertito dalla L. n. 31/2008
Occorre, dunque, far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi, più volte richiamati dallo stesso ricorrente incidentale nell'invocare la sanzione dell'annullamento della cartella per la violazione di legge, in quanto "provvedimento emesso contra legem (nello specifico contra l'art 7, secondo comma della L. 212/2000)".
La disposizione ha introdotto la nullità per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento esclusivamente per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008. Non è retroattiva e non disciplina la sanzione per le cartelle anteriori.
Art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990
In base a tale norma, la cui ratio va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va, dunque, esclusa l'annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto.
La violazione di una regola procedimentale non comporta annullabilità quando l’atto è vincolato e risulta palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La Corte applica questo principio alla cartella di pagamento anteriore alla novella, ritenuta documento di riscossione a contenuto vincolato.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Nella specie, ricorre tale caso, tenuto conto che la cartella esattoriale, prevista dall'art 25 del dPR n. 602 del 1973, ha sicuro contenuto vincolato, essendo il documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, da predisporre secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo e l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
La cartella è l’atto di riscossione degli importi iscritti a ruolo e ha contenuto vincolato, circostanza che, per la disciplina applicabile alla cartella del 2006, esclude l’annullabilità per la sola omissione dell’indicazione del responsabile.
Art. 7 della L. n. 212/2000 e art. 3 della L. n. 241/1990
L’Agenzia li aveva invocati per sostenere che la cartella derivante da un accertamento definitivo non richiedesse una motivazione specifica; la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando inammissibile il motivo perché non censurava la ratio della CTR, relativa alla mancata comprensibilità del calcolo degli interessi.
Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973
L’Agenzia lo aveva richiamato per sostenere che il calcolo degli interessi fosse disciplinato dalla legge e non richiedesse ulteriori spiegazioni nella cartella. La Cassazione non ha accolto né esaminato nel merito tale argomento, perché il ricorso non si confrontava specificamente con la motivazione della CTR sulla difficoltà di ricostruire il totale degli interessi.
Art. 384 c.p.c.
Trattandosi di omessa motivazione su questioni in diritto, l'omissione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, soccorrendo, in tal caso, il potere di questa Corte di procedere alla sostituzione, correzione o integrazione della sentenza impugnata di cui all'art. 384 cpc, sempreché il giudice del merito sia pervenuto alla soluzione giuridicamente corretta.
L’insufficienza della motivazione su una questione di diritto non determina automaticamente la cassazione se la decisione è giuridicamente corretta: la Corte può sostituirne, correggerne o integrarne la motivazione.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
Il motivo di ricorso per Cassazione deve essere specifico, completo e rivolto alla concreta ragione della decisione impugnata; altrimenti è inammissibile.
Massime di principio
- Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente nullità o annullabilità: la nullità introdotta nel 2007 opera soltanto per i ruoli consegnati dalla data indicata.
- Nel regime anteriore alla novella, la cartella è considerata un atto a contenuto vincolato. Un vizio procedimentale non determina annullamento se, per la natura dell’atto, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’assenza di una pronuncia espressa su una domanda non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto della domanda.
- Nel ricorso per Cassazione ogni motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi: contestare principi astratti senza attaccare la ragione concreta della sentenza può comportare l’inammissibilità.
- La cartella può derivare da un accertamento definitivo senza che ciò risolva automaticamente ogni questione sulla comprensibilità degli importi iscritti: la contestazione del criterio di calcolo degli interessi va distinta dalla contestazione della loro debenza e può rilevare per il diritto di difesa se il totale non è ricostruibile.
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