Sentenza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato in ordine agli atti di richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione per superamento del limite acustico in corrispondenza dell’esercizio commerciale “Bar Damì”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulle istanze volte all'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione delle violazioni dei limiti acustici presso un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (residente esposto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Cava de' Tirreni sulle reiterate istanze presentate nel 2025, con le quali aveva chiesto l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in relazione al superamento dei limiti di immissione sonora da parte di un esercizio commerciale situato in prossimità della propria abitazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, nonché della disciplina in materia di inquinamento acustico prevista dalla l. n. 447/1995, dalla normativa regionale e dal piano comunale di classificazione acustica, lamentando l'omesso controllo dell'attività commerciale. Ha chiesto che il Comune fosse condannato a provvedere, eventualmente avvalendosi dell'ARPAC, e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo di avere assunto iniziative per verificare il rispetto delle soglie acustiche, tra cui richieste all'ARPAC e alla Procura, l'affidamento all'ARPAC di attività di monitoraggio e l'adozione di prescrizioni acustiche per eventi temporanei.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha riconosciuto che il Comune è tenuto a provvedere sulle istanze con cui un soggetto direttamente leso dalle emissioni sonore sollecita l'esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione previsti dall'art. 14 della l. n. 447/1995. Tale obbligo sussiste anche se il potere è di natura pubblicistica e può essere sollecitato da un singolo soggetto portatore di un interesse legittimo differenziato. Le iniziative intraprese dal Comune non hanno però esaurito il dovere di provvedere, poiché non era stata adottata alcuna determinazione espressa, motivata e definitiva sulla questione. Il Comune avrebbe dovuto avvalersi dell'ARPAC, ma tale modalità non era tassativa: a fronte dell'inerzia dell'agenzia, avrebbe potuto svolgere i controlli mediante proprie risorse tecniche o incaricare professionisti esterni. La relazione fonometrica acquisita in giudizio, che aveva rilevato significativi superamenti dei limiti differenziali e assoluti di immissione, rendeva inoltre necessaria una conclusiva istruttoria amministrativa. Considerato il decorso del termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990, il TAR ha ordinato al Comune di pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa reiterazione dell'interpello all'ARPAC oppure, in caso di ulteriore inerzia dell'agenzia entro trenta giorni, mediante istruttoria dell'ufficio comunale competente o di un tecnico esterno. Il Comune dovrà inoltre effettuare controlli periodici a campione sugli eventi programmati e sull'idoneità delle apparecchiature di diffusione sonora. È stato preventivamente nominato quale commissario ad acta il dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno, o un funzionario delegato, con liquidazione delle spettanze in euro 1.000 oltre spese vive. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di azionare l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e di ottenere una pronuncia sull'inerzia amministrativa.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; in mancanza di un termine specifico, il giudice ha richiamato il termine generale suppletivo di trenta giorni previsto dal comma 2.
art. 14, commi 2 e 3, l. 447/1995
Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; il personale incaricato dei controlli e quello delle agenzie regionali dell'ambiente può accedere agli impianti e alle sedi delle attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e documenti necessari.
Attribuisce al Comune i poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza dei limiti acustici. L'esercizio di tali poteri può essere sollecitato da un singolo soggetto leso, titolare di un interesse legittimo differenziato.
art. 4 d.P.C.M. 14 novembre 1997
È richiamato quale parametro normativo dei limiti differenziali di immissione acustica in ambiente abitativo nel periodo notturno.
tabella C d.P.C.M. 14 novembre 1997
È richiamata quale parametro dei limiti assoluti di immissione acustica.
Massime di principio
- Il soggetto che subisce direttamente immissioni rumorose può sollecitare il Comune all'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico; tale posizione integra un interesse legittimo differenziato e impone all'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la mera adozione di iniziative istruttorie o interlocutorie non esaurisce l'obbligo di provvedere quando l'amministrazione non abbia adottato una determinazione conclusiva, espressa e motivata sulla segnalazione.
- L'obbligo comunale di controllo in materia acustica non è subordinato in modo tassativo all'intervento dell'agenzia regionale per la protezione ambientale: se l'ARPAC non riscontra l'interpello, il Comune deve attivare le proprie risorse tecniche o incaricare un professionista esterno per completare l'istruttoria.
- La presenza di una relazione fonometrica che rilevi il superamento dei limiti acustici impone all'amministrazione di svolgere un'istruttoria conclusiva e di adottare i conseguenti provvedimenti di vigilanza e repressione, senza potersi limitare a iniziative parziali o temporanee.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, prescrivere le modalità essenziali per il completamento dell'istruttoria e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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