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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-498/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2022. — ZK in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV contro BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione proposta da un curatore contro un terzo nell’interesse dei creditori – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Articolo 8, punto 2 – Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Norma generale. — Causa C-498/20

Giurisprudenza europea62020CJ0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la competenza giurisdizionale e la legge applicabile in una controversia fallimentare promossa dal curatore contro la capogruppo per il danno arrecato ai creditori. Stabilisce che, per l’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, conta il luogo della sede della società fallita, non la posizione individuale dei creditori né la struttura collettiva dell’azione. Inoltre, se cade la competenza sulla domanda principale, viene meno anche quella sulla chiamata/intervento del terzo. Sul piano conflittuale, la Corte indica che la legge applicabile è di regola quella del paese della società fallita, salvo l’eventuale applicazione di una diversa legge per collegamento manifestamente più stretto.

Competenza giurisdizionale e legge applicabile in un’azione collettiva del curatore fallimentare contro la capogruppo per violazione del dovere di diligenza verso i creditori.

La questione giuridica

Se, in una controversia extracontrattuale promossa dal curatore fallimentare di una società contro la sua società capogruppo per il danno subito dai creditori a causa della violazione del dovere di diligenza, la competenza spetti al giudice del luogo della sede della società fallita ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/2012; se la presenza di una fondazione interveniente che tutela collettivamente i creditori incida su tale competenza; se la perdita della competenza sulla domanda principale comporti automaticamente il venir meno della competenza sulla chiamata/intervento di terzo ai sensi dell’articolo 8, punto 2; e quale legge sia applicabile ex articolo 4 del regolamento Roma II, anche alla luce dell’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e dell’eventuale collegamento più stretto ex articolo 4, paragrafo 3.

Principio di diritto

In una azione collettiva per risarcimento proposta dal curatore fallimentare, nell’ambito della liquidazione dell’attivo e per conto dei creditori, contro la società capogruppo che avrebbe violato il proprio dovere di diligenza, il "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto" ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/2012 coincide, in linea di principio, con il luogo della sede della società fallita; sono irrilevanti il carattere collettivo dell’azione, l’assenza di esame della posizione individuale dei creditori e la circostanza che alcuni di essi siano domiciliati fuori dall’Unione. Inoltre, se il giudice della domanda principale viene meno alla propria competenza, perde automaticamente anche la competenza sulla domanda dell’interveniente ex articolo 8, punto 2. Quanto alla legge applicabile, il danno diretto si verifica, in linea di principio, nel paese in cui è stabilita la società fallita, ma occorre prima verificare se la responsabilità dedotta rientri o meno nell’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II; in caso di applicabilità del regolamento, una preesistente convenzione di finanziamento con clausola di foro può costituire un indice di collegamento manifestamente più stretto ex articolo 4, paragrafo 3.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 8, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 864/2007
  • Articolo 305a del libro 3 del Burgerlijk Wetboek
  • Regolamento (UE) 2015/848

Competenza giurisdizionale e legge applicabile in un’azione collettiva del curatore fallimentare contro la capogruppo per violazione del dovere di diligenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Midden-Nederland in una controversia tra il curatore fallimentare della BMA Nederland BV e la capogruppo BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, con intervento di una fondazione che tutela i creditori. La Corte è chiamata a definire, da un lato, la competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 e, dall’altro, la legge applicabile ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II).

Fatti e procedimento principale

La BMA NL, società con sede nei Paesi Bassi, era controllata dalla BMA AG, società con sede in Germania. La BMA AG aveva concesso finanziamenti alla controllata e, secondo il curatore, avrebbe poi cessato il sostegno finanziario in modo tale da rendere inevitabile il fallimento della BMA NL. Il curatore ha proposto una c.d. azione Peeters/Gatzen, cioè un’azione di responsabilità extracontrattuale intentata nell’interesse della massa dei creditori, ma non in loro nome individuale, per ottenere una somma destinata alla massa fallimentare.

In parallelo è intervenuta la Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland, fondazione che difende gli interessi di oltre 50 creditori. Essa agiva con un’azione collettiva ex articolo 305a del libro 3 del codice civile neerlandese, chiedendo il pagamento diretto ai singoli creditori. Il giudice del rinvio ha espresso dubbi sia sulla competenza ex regolamento 1215/2012 sia sulla legge applicabile ex regolamento Roma II.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il foro del luogo in cui la società fallita ha la sede possa essere considerato il luogo dell’evento dannoso ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/2012;
  • se la natura collettiva dell’azione, il ruolo del curatore e la presenza di creditori domiciliati fuori dall’Unione incidano su tale competenza;
  • se, ai sensi dell’articolo 8, punto 2, del regolamento 1215/2012, il venir meno della competenza sulla domanda principale travolga anche la domanda dell’interveniente;
  • se, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma II, il danno si consideri verificato nel luogo della sede della società fallita e se l’esistenza di convenzioni di finanziamento con clausola di foro possa determinare un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 1215/2012, che consacra il foro generale del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento, relativo alla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi;
  • l’articolo 8, punto 2, del regolamento 1215/2012, sulla chiamata di terzo;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, che esclude dal suo campo di applicazione talune obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto delle società;
  • l’articolo 4 del regolamento Roma II, in particolare i paragrafi 1 e 3.

Ragionamento della Corte sulla competenza ex articolo 7, punto 2

La Corte ricorda la necessità di interpretare in modo autonomo e restrittivo la competenza speciale in materia di illeciti civili, che deroga al foro generale del domicilio del convenuto. Tale foro speciale si giustifica per il collegamento particolarmente stretto tra controversia e giudice del luogo dell’evento dannoso, nonché per la buona amministrazione della giustizia e l’economia processuale.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte osserva che, nelle azioni di responsabilità connesse alla situazione economica di una società, il luogo rilevante è quello al quale sono collegate le attività della società e la situazione economica relativa a tali attività, normalmente la sede della società stessa. Applicando tale criterio al caso di specie, afferma che il luogo dello stabilimento della società dichiarata fallita è il foro competente anche quando l’azione è proposta dal curatore, per conto della massa dei creditori, contro la capogruppo che avrebbe violato il dovere di diligenza.

La Corte sottolinea inoltre che il danno subito dai creditori è un danno indiretto e, come tale, è irrilevante per l’individuazione del foro ex articolo 7, punto 2. Sono parimenti irrilevanti la circostanza che l’azione non richieda l’esame della posizione individuale dei singoli creditori e quella che il convenuto non possa opporre al curatore tutte le difese che avrebbe potuto opporre contro singoli creditori. La Corte esclude che particolarità procedurali dettate dal diritto nazionale possano alterare l’interpretazione autonoma del regolamento.

Effetti della presenza della fondazione interveniente

Per la seconda questione, la Corte precisa che la presenza della Stichting come parte interveniente non incide sulla competenza del giudice a conoscere dell’azione proposta dal curatore. La situazione processuale dell’interveniente e le prerogative attribuitele dal diritto nazionale non possono modificare la soluzione relativa alla domanda principale, poiché l’intervento non è idoneo a spostare il criterio di competenza già individuato.

Competenza sulla chiamata di terzo ex articolo 8, punto 2

Quanto alla terza questione, la Corte afferma che il giudice competente sulla domanda principale è, in linea di principio, competente anche sulla chiamata di terzo. Ne consegue che, se quel giudice revoca la propria decisione di declaratoria di competenza sulla domanda principale, perde automaticamente anche la competenza sulle domande proposte dall’interveniente. Una soluzione diversa determinerebbe la coesistenza di procedimenti paralleli e rischierebbe decisioni incompatibili, in contrasto con gli obiettivi del regolamento.

Campo di applicazione del regolamento Roma II

Sul piano conflittuale, la Corte affronta anzitutto una questione preliminare: occorre verificare se la responsabilità invocata rientri nell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II. Tale esclusione riguarda le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, con riferimento a profili organici e di funzionamento interno.

La Corte distingue tra un dovere specifico di diligenza che discende dal rapporto organico tra organo e società, e un dovere generale di diligenza erga omnes. Solo nel primo caso la materia potrebbe essere esclusa dal regolamento; nel secondo, invece, il regolamento Roma II si applica. La verifica concreta è rimessa al giudice nazionale.

Legge applicabile ex articolo 4 del regolamento Roma II

Se il regolamento è applicabile, la Corte afferma che il luogo in cui il danno si verifica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, coincide in linea di principio con il luogo in cui è stabilita la società che non è in grado di risarcire il danno subito dai creditori, cioè la società fallita. Il danno iniziale si manifesta infatti sul patrimonio della società fallita, mentre quello subito dai creditori è un danno indiretto.

La Corte chiarisce altresì che il fatto che l’azione sia proposta dal curatore o da un rappresentante di interessi collettivi non modifica l’individuazione del luogo del danno. Quanto all’articolo 4, paragrafo 3, la preesistenza di una convenzione di finanziamento tra le due società, contenente una clausola di elezione del foro, può costituire un elemento idoneo a far emergere un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese, ma non lo determina automaticamente: la valutazione resta rimessa al giudice nazionale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il giudice del luogo della sede della società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili è competente ex articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/2012;
  • la presenza di una fondazione interveniente che difende gli interessi dei creditori non modifica tale conclusione;
  • se viene meno la competenza sulla domanda principale, viene meno anche quella sulla domanda dell’interveniente ex articolo 8, punto 2;
  • ai fini del regolamento Roma II, la legge applicabile è, in linea di principio, quella del paese in cui è stabilita la società fallita, salvo l’eventuale applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, in presenza di un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese.

Principi desumibili dalla sentenza

La sentenza conferma che, nelle controversie extracontrattuali legate al dissesto di una società, il criterio di collegamento centrale resta la sede della società danneggiata, non il domicilio dei creditori né la distribuzione geografica delle loro pretese. Inoltre, ribadisce la funzione di chiusura dell’articolo 8, punto 2, rispetto alla domanda principale: se cade il foro della causa originaria, non può sopravvivere il foro della domanda accessoria.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionaleillecito civile extracontrattualeinsolvenza e fallimentolegge applicabile alle obbligazioni extracontrattualiazioni collettive dei creditori

Testo integrale

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