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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-247/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022. — VI contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Appeal Tribunal (Northern Ireland). — Rinvio pregiudiziale – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 16 – Minore cittadino di uno Stato membro che soggiorna in un altro Stato membro – Diritto di soggiorno derivato del genitore che ha l’effettivo affidamento di tale minore – Requisito dell’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Minore titolare del diritto di soggiorno permanente per una parte dei periodi in questione. — Causa C-247/20

Giurisprudenza europea62020CJ0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2004/38 nel contesto del soggiorno di un minore cittadino dell’Unione e del suo genitore extracomunitario affidatario. Stabilisce che, una volta acquisito il diritto di soggiorno permanente, il minore e il genitore non devono più dimostrare la copertura di un’assicurazione malattia completa. Per il periodo precedente, il requisito dell’assicurazione si applica a entrambi, ma può risultare soddisfatto anche tramite iscrizione gratuita al sistema pubblico di assistenza sanitaria, se ciò non grava in modo irragionevole sulle finanze pubbliche. La terza questione sugli accordi Common Travel Area è stata dichiarata irricevibile.

Rinvio pregiudiziale sul diritto di soggiorno di un minore cittadino dell’Unione e del genitore affidatario: portata del requisito dell’assicurazione malattia per i periodi precedenti e successivi all’acquisizione del soggiorno permanente.

La questione giuridica

Se, ai fini del diritto di soggiorno derivato del genitore affidatario di un minore cittadino dell’Unione, il requisito dell’assicurazione malattia che copra tutti i rischi si applichi anche dopo che il minore ha acquisito il diritto di soggiorno permanente; se, per i periodi anteriori a tale acquisizione, l’assicurazione debba coprire sia il minore sia il genitore; e se gli accordi reciproci sulla Common Travel Area tra Regno Unito e Irlanda possano integrare tale requisito. È inoltre in discussione, in via pregiudiziale, la compatibilità della normativa britannica con la direttiva 2004/38 e con la giurisprudenza Teixeira.

Principio di diritto

Il minore cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 non è più soggetto, né personalmente né per il genitore che ne ha l’effettivo affidamento, al requisito di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Per i periodi anteriori all’acquisizione del soggiorno permanente, invece, tale requisito vale sia per il minore sia per il genitore affidatario, ma è soddisfatto anche quando uno dei due sia coperto da un’assicurazione pubblica che, nelle circostanze del caso, garantisca la copertura di tutti i rischi senza costituire un onere irragionevole per lo Stato ospitante. La terza questione è stata dichiarata irricevibile per difetto di elementi sufficienti nel rinvio.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 16, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 12, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 14, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 10, regolamento (UE) n. 492/2011
  • Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea
  • Articolo 86 accordo di recesso
  • Articolo 89, paragrafo 1, accordo di recesso
  • Articolo 126 accordo di recesso
  • Articolo 127 accordo di recesso

Rinvio pregiudiziale sul diritto di soggiorno e l’assicurazione malattia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland) in una controversia tra VI, cittadina pakistana, e l’HMRC. Il giudice britannico chiedeva chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38 in relazione al diritto di soggiorno di un minore cittadino dell’Unione e del genitore extracomunitario che ne ha l’effettivo affidamento, nonché alle conseguenze sui benefici sociali richiesti da VI.

Fatti e procedimento principale

VI vive in Irlanda del Nord con il marito e i figli; uno dei figli, nato nel 2004, ha cittadinanza irlandese. Le parti concordavano sul fatto che, almeno tra il 17 agosto 2006 e il 16 agosto 2014, la famiglia disponesse di un’assicurazione malattia che copriva tutti i rischi e che il minore avesse poi acquisito il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito. Era invece controverso se VI avesse diritto, per specifici periodi tra il 2006 e il 2016, al credito d’imposta per figlio a carico e a prestazioni familiari, poiché l’HMRC sosteneva che mancasse una copertura assicurativa sufficiente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 21 TFUE, base del diritto di libera circolazione e soggiorno;
  • gli articoli 7 e 16 della direttiva 2004/38, rispettivamente sul soggiorno oltre tre mesi e sul soggiorno permanente;
  • l’articolo 12 della direttiva 2004/38, in materia di conservazione del diritto di soggiorno dei familiari;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sul mantenimento del diritto di soggiorno finché permangono le condizioni;
  • l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, richiamato dal giudice del rinvio ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta;
  • le disposizioni dell’accordo di recesso, in particolare gli articoli 86, 89, 126 e 127, per la competenza della Corte dopo il recesso del Regno Unito.

Competenza della Corte e ammissibilità

La Corte afferma di essere competente, poiché la domanda è stata registrata prima della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso e riguarda periodi antecedenti al recesso del Regno Unito. Respinge inoltre la richiesta di procedimento accelerato, rilevando che non emergeva un’urgenza straordinaria. La terza questione è dichiarata irricevibile perché il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti sul contenuto e sulla rilevanza degli accordi reciproci relativi alla Common Travel Area.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il minore, in quanto cittadino dell’Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo, non è più soggetto alle condizioni del capo III della direttiva 2004/38, comprese quelle dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il considerando 18 conferma che il soggiorno permanente, quale fattore di integrazione, non deve essere sottoposto ad alcuna condizione.

Quanto al genitore che ne ha l’effettivo affidamento, pur non rientrando nella definizione autonoma di "familiare" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2004/38, la giurisprudenza consolidata impone che il diritto di soggiorno del minore sia effettivo e si estenda al genitore affidatario, a prescindere dalla cittadinanza. Ne deriva che, una volta acquisito il soggiorno permanente dal minore, viene meno anche per il genitore il requisito dell’assicurazione malattia completa.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Per il periodo anteriore all’acquisizione del soggiorno permanente, la Corte interpreta l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), nel senso che il requisito dell’assicurazione malattia che copra tutti i rischi deve riguardare non solo il cittadino dell’Unione, ma anche i familiari che soggiornano con lui. Questa conclusione è ricavata dal testo multilingue, dalla struttura della direttiva e dalla sua finalità di evitare che l’inattivo divenga un onere irragionevole per le finanze pubbliche.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che VI e il figlio erano iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia del Regno Unito, il National Health Service. In una situazione in cui il minore è economicamente inattivo ma uno dei genitori ha lavorato e ha contribuito al sistema fiscale nello Stato ospitante, sarebbe sproporzionato negare il diritto di soggiorno solo perché l’assicurazione era pubblica e gratuita. L’iscrizione gratuita a un sistema pubblico può soddisfare il requisito dell’assicurazione che copra tutti i rischi, purché non comporti un onere irragionevole per le finanze pubbliche.

La Corte distingue inoltre la giurisprudenza Teixeira, ritenuta non pertinente perché riferita ai diritti di soggiorno collegati alla prosecuzione degli studi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, situazione diversa da quella del presente caso.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • dopo l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, né il minore cittadino dell’Unione né il genitore affidatario devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi per conservare il diritto di soggiorno nello Stato ospitante;
  • per i periodi precedenti all’acquisizione del soggiorno permanente, sia il minore sia il genitore affidatario devono disporre di tale copertura, ma il requisito può essere soddisfatto anche tramite l’iscrizione al sistema pubblico di assicurazione malattia nelle circostanze del caso;
  • la terza questione è irricevibile.

Portata pratica

La sentenza chiarisce che, in materia di soggiorno dei minori cittadini dell’Unione, il diritto al soggiorno permanente elimina le condizioni economiche e assicurative del soggiorno temporaneo, anche per il genitore extracomunitario che li assiste. Per i professionisti, la pronuncia è rilevante nei casi in cui il possesso o meno di una copertura sanitaria incida sull’accesso a prestazioni fiscali o sociali connesse alla residenza legale nel Regno Unito o in uno Stato membro.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell’unionediritto di soggiornoassicurazione malattiafamiliari e minori cittadini ueprestazioni familiari e credito d’imposta

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