Corte di giustizia, Sentenza C-177/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2022. — ˮGrossmaniaˮ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft contro Vas Megyei Kormányhivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato – Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività – Responsabilità dello Stato membro. — Causa C-177/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che una sentenza pregiudiziale ha effetti vincolanti per il giudice nazionale anche in procedimenti successivi diversi, imponendo la disapplicazione della norma nazionale incompatibile con l’articolo 63 TFUE. Nel caso dei diritti di usufrutto cancellati dal registro fondiario, il giudice deve, in linea di principio, ordinare la reiscrizione per eliminare le conseguenze illegittime della violazione del diritto dell’Unione. La definitività interna della cancellazione non può di per sé impedire tale tutela, se ciò pregiudica l’effettività del diritto UE.
Effetti vincolanti di una sentenza pregiudiziale: obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa incompatibile con l’articolo 63 TFUE e di ordinare, salvo ostacoli oggettivi e legittimi, la reiscrizione di diritti di usufrutto cancellati dal registro fondiario, anche se la cancellazione è divenuta definitiva nel diritto interno.
La questione giuridica
Se, dopo una sentenza pregiudiziale della Corte che abbia dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una disposizione nazionale, tale disposizione debba essere disapplicata anche in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi non identici nei fatti; e se il giudice nazionale debba ordinare la reiscrizione di diritti di usufrutto estinti e cancellati dal registro fondiario, pur in presenza di una cancellazione divenuta definitiva nel diritto interno e della mancanza di una contestazione tempestiva di tale cancellazione.
Principio di diritto
Quando la Corte, in sede pregiudiziale, ha interpretato l’articolo 63 TFUE nel senso che osta a una normativa nazionale che estingue ex lege e fa cancellare dal registro fondiario diritti di usufrutto su terreni agricoli, il giudice nazionale adito in un successivo ricorso contro il diniego di reiscrizione deve disapplicare la normativa interna contrastante e, per assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione, ordinare all’autorità competente la reiscrizione dei diritti, salvo ostacoli oggettivi e legittimi di ordine giuridico; ciò vale anche se la cancellazione non è stata impugnata nei termini ed è divenuta definitiva secondo il diritto nazionale, purché l’eventuale preclusione processuale non contrasti con i principi di equivalenza ed effettività e con il dovere di leale cooperazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea del 2003, allegato X, capo 3, punto 2
- Decisione 2010/792/UE
Effetti di una sentenza pregiudiziale sulla reiscrizione di diritti di usufrutto cancellati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nell’ambito di una controversia tra la società Grossmania e un’autorità amministrativa ungherese. Il problema centrale concerne la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare una normativa interna già giudicata incompatibile con l’articolo 63 TFUE e di ordinare la reiscrizione di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati dal registro fondiario, nonostante la cancellazione non sia stata impugnata tempestivamente e sia divenuta definitiva nel diritto interno.
Contesto normativo nazionale e unionale
La Corte richiama, da un lato, l’articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali e, dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione, nonché l’articolo 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale. Sul piano dei diritti fondamentali, rileva anche l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. Nel diritto ungherese, una serie di interventi legislativi ha progressivamente ristretto e poi eliminato i diritti di usufrutto su terreni agricoli, con conseguente estinzione ex lege e cancellazione dal registro fondiario.
Fatti del procedimento principale
La Grossmania era titolare di diritti di usufrutto su terreni agricoli situati in Ungheria. Tali diritti sono stati estinti ex lege il 1o maggio 2014 in applicazione della normativa nazionale e poi cancellati dal registro fondiario. La società non ha impugnato in giudizio la cancellazione nei termini previsti. Dopo la sentenza della Corte del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, che aveva già dichiarato incompatibile con l’articolo 63 TFUE la medesima disciplina nazionale, la società ha chiesto la reiscrizione dei diritti; l’amministrazione ha respinto la domanda e il diniego è stato confermato in via amministrativa.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, una volta che la Corte ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una disposizione nazionale in una sentenza pregiudiziale, quella disposizione possa continuare ad applicarsi in procedimenti nazionali successivi, quando i fatti non sono del tutto identici a quelli della causa pregiudiziale precedente. Il giudice domanda inoltre se possa ordinare la reiscrizione dei diritti di usufrutto anche se la cancellazione è divenuta definitiva perché non contestata entro i termini.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che le sentenze pregiudiziali hanno valore dichiarativo: interpretano il diritto dell’Unione come esso deve essere inteso fin dalla sua entrata in vigore. Ne consegue che il giudice nazionale, quando la norma interna è incompatibile con una disposizione dell’Unione dotata di effetto diretto, deve disapplicare la norma nazionale senza attendere la sua abrogazione. L’articolo 63 TFUE, essendo direttamente efficace, impone quindi la disapplicazione della normativa ungherese contestata.
La Corte sottolinea inoltre che l’autorità della precedente sentenza pregiudiziale e la successiva sentenza per inadempimento Commissione/Ungheria rafforzano l’obbligo degli organi nazionali di eliminare le conseguenze illegittime della violazione. Il giudice nazionale deve dunque adottare i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.
Definitività interna e principi di equivalenza ed effettività
Quanto alla mancata impugnazione della cancellazione, la Corte osserva che la certezza del diritto giustifica, in linea di principio, la definitività degli atti amministrativi, ma questa esigenza non può prevalere quando la preclusione processuale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio deve quindi verificare se, nell’ordinamento ungherese, vi sia un trattamento equivalente rispetto ai rimedi previsti per violazioni del diritto interno e se la disciplina processuale rispetti il principio di effettività.
Nel caso concreto, la normativa nazionale e le cancellazioni eseguite in applicazione di essa hanno comportato una violazione manifesta e grave della libera circolazione dei capitali e del diritto di proprietà. In tale contesto, la Corte ritiene che l’eventuale impossibilità di contestare in questa sede la cancellazione definitiva non possa essere giustificata dalla certezza del diritto, se ciò compromette la tutela effettiva del diritto dell’Unione.
Reiscrizione, compensazione e responsabilità dello Stato
La Corte afferma che, in assenza di specifiche regole dell’Unione, il rimedio più idoneo a eliminare le conseguenze illegittime della violazione è la reiscrizione nel registro fondiario dei diritti di usufrutto soppressi, salvo ostacoli oggettivi e legittimi, soprattutto giuridici, come l’eventuale acquisto in buona fede da parte di terzi o la ristrutturazione dei terreni. Solo se la reiscrizione fosse impossibile, occorrerebbe riconoscere una compensazione economica o equivalente.
La Corte aggiunge che resta comunque ferma la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione, qualora siano soddisfatte le tre condizioni tradizionali: attribuzione di diritti ai singoli da parte della norma violata, violazione sufficientemente qualificata e nesso causale diretto tra violazione e danno. Nel caso di specie, tali condizioni appaiono astrattamente realizzate, ferma la verifica del giudice nazionale sul nesso causale.
Dispositivo
La Corte conclude che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 267 TFUE, impone al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna incompatibile con l’articolo 63 TFUE e di ordinare all’autorità competente la reiscrizione dei diritti di usufrutto, salvo ostacoli oggettivi e legittimi di ordine giuridico. Ciò vale anche se la cancellazione dei diritti non è stata impugnata nei termini ed è divenuta definitiva nel diritto interno.
Principio affermato
La pronuncia conferma che una sentenza pregiudiziale della Corte vincola pienamente il giudice nazionale anche nei procedimenti successivi, imponendo la disapplicazione della norma nazionale incompatibile e l’adozione di rimedi idonei a rimuovere gli effetti della violazione del diritto dell’Unione, senza che la definitività interna di un atto amministrativo possa neutralizzare la tutela unionale quando ciò renderebbe ineffettivi i diritti conferiti dall’articolo 63 TFUE.
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