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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-167/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2022. — Commissione europea contro Freistaat Bayern. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto a favore del settore lattiero tedesco – Finanziamento delle verifiche della qualità del latte – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Decisione di avvio del procedimento di indagine formale – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 6, paragrafo 1 – Obbligo, per la Commissione europea, di esporre sinteticamente in tale decisione gli elementi di fatto e di diritto pertinenti – Portata – Diritti delle parti interessate di essere coinvolte nel procedimento amministrativo – Violazione di forme sostanziali – Implicazioni sulla legittimità della decisione finale. — Causa C-167/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge le impugnazioni della Commissione contro le sentenze del Tribunale che avevano annullato parzialmente la decisione sugli aiuti per le verifiche della qualità del latte in Baviera. Conferma che, nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, la Commissione deve indicare espressamente tutti gli elementi pertinenti, anche le modalità di finanziamento dell’aiuto. L’omissione di un elemento rilevante integra una violazione di forme sostanziali e comporta l’annullamento della decisione finale.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte chiarisce che la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale deve indicare in modo esplicito tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, inclusa la modalità di finanziamento dell’aiuto, pena la violazione di una formalità sostanziale e l’annullamento della decisione finale.

La questione giuridica

Se, nell’ambito del procedimento d’indagine formale sugli aiuti di Stato, l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 impongano alla Commissione di menzionare espressamente nella decisione di avvio tutte le modalità di finanziamento della misura di aiuto, e se l’omissione di un elemento pertinente integri una violazione di forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, con conseguente annullamento della decisione finale.

Principio di diritto

Nel procedimento di indagine formale sugli aiuti di Stato, la Commissione deve esporre nella decisione di avvio, in modo esplicito e sufficiente, tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti ai fini della valutazione della misura, comprese le sue modalità di finanziamento quando rilevanti per la qualificazione come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; l’omissione di un tale elemento viola una formalità sostanziale, lede il diritto degli interessati di presentare utilmente osservazioni e comporta l’annullamento della decisione finale, senza che sia necessario dimostrare un pregiudizio concreto o che l’esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso.

Norme richiamate

  • Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 263, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettera h), regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 20, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 1857/2006
  • Orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013

Impugnazione sugli aiuti di Stato al settore lattiero tedesco

La pronuncia riguarda due impugnazioni della Commissione contro le sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2018, con cui erano stati accolti i ricorsi del Freistaat Bayern e di varie associazioni del settore lattiero-caseario contro la decisione della Commissione relativa al finanziamento delle verifiche della qualità del latte in Baviera. Il giudizio verte sul contenuto della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato, nel 2013, il procedimento di indagine formale su varie misure di sostegno al settore lattiero in diversi Länder tedeschi. Nella decisione finale del 18 settembre 2015 aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno l’aiuto concesso dal 1o gennaio 2007 per i test di qualità del latte in Baviera e nel Baden-Württemberg, ordinandone il recupero.

La misura era finanziata, secondo la Commissione, attraverso il prelievo sul latte; il Tribunale ha però accertato che nella decisione finale la Commissione faceva anche riferimento a risorse supplementari provenienti dal bilancio generale del Land della Baviera. Il nodo della controversia era se tale seconda fonte di finanziamento dovesse essere menzionata già nella decisione di avvio, così da consentire agli interessati di presentare osservazioni.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che impone alla Commissione di invitare gli interessati a presentare osservazioni nel procedimento di indagine formale;
  • l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
  • il regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare l’articolo 1, lettera h), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1.

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 stabilisce che la decisione di avvio deve esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contenere una valutazione preliminare sul carattere di aiuto della misura ed esporre i dubbi sulla compatibilità con il mercato interno.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva ritenuto che la decisione di avvio non contenesse un riferimento sufficientemente chiaro al finanziamento mediante il bilancio generale del Land della Baviera. Poiché tale modalità di finanziamento costituiva un elemento pertinente dell’esame ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la sua omissione aveva impedito agli interessati di formulare osservazioni utili.

Il Tribunale aveva qualificato l’obbligo della Commissione di mettere gli interessati in condizione di partecipare al procedimento come formalità sostanziale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione finale senza necessità di provare che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.

Primo motivo di impugnazione: contenuto della decisione di avvio

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse imposto un requisito formale non previsto dal diritto dell’Unione, pretendendo la menzione espressa della fonte di finanziamento pubblica, mentre sarebbe bastato il riferimento generale alla misura di aiuto. Invocava anche la giurisprudenza van Calster, Alcoa Trasformazioni e Copebi.

La Corte respinge questa tesi. Osserva che il modo in cui una misura è finanziata è un elemento pertinente per stabilire se esista un aiuto di Stato, perché il vantaggio deve essere concesso mediante risorse statali ed essere imputabile allo Stato. Di conseguenza, tale modalità di finanziamento deve essere indicata nella decisione di avvio.

La Corte afferma inoltre che l’espressione "esporre sinteticamente" richiede che gli elementi pertinenti siano menzionati in modo esplicito e chiaro, non solo implicitamente o per deduzione. La pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale non basta se il contenuto non consente agli interessati di comprendere davvero il quadro dell’esame della Commissione.

Secondo motivo: asserito difetto di motivazione e interpretazione della decisione di avvio

Con il secondo motivo la Commissione sosteneva che il Tribunale avesse letto in modo errato la decisione di avvio e avesse omesso di rispondere ad alcuni suoi argomenti, in particolare sull’interpretazione dei considerando relativi ai bilanci e agli importi destinati al sostegno.

La Corte respinge anche questo motivo. Ritiene che la premessa della Commissione sia errata: un elemento di fatto o di diritto pertinente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, deve essere menzionato esplicitamente nella decisione di avvio. Non è sufficiente che lo Stato membro possa desumerlo dal contesto o dalle proprie norme di bilancio.

Quanto al preteso difetto di motivazione del Tribunale, la Corte osserva che le sentenze impugnate espongono in modo chiaro e comprensibile il ragionamento seguito; non è richiesto un esame esaustivo di tutti gli argomenti, purché la motivazione consenta alle parti e alla Corte di comprendere la decisione.

Terzo motivo: natura di formalità sostanziale

La Commissione sosteneva che solo l’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale avrebbe natura di formalità sostanziale, non anche l’obbligo di indicare sinteticamente gli elementi pertinenti nella decisione di avvio.

La Corte respinge tale tesi. Richiama la sentenza Commissione/Freistaat Sachsen e ribadisce che l’obbligo di consentire agli interessati di presentare osservazioni nel procedimento d’indagine formale è esso stesso una formalità sostanziale. Poiché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 concretizza tale diritto, la mancata indicazione di un elemento pertinente nella decisione di avvio costituisce violazione di forme sostanziali e comporta l’annullamento dell’atto, senza necessità di dimostrare un pregiudizio concreto o un esito alternativo possibile.

Quarto motivo: incidenza dell’omissione sull’esito della decisione

La Commissione lamentava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che, se gli interessati avessero potuto presentare osservazioni sul finanziamento mediante il bilancio del Land, il procedimento avrebbe potuto portare a un risultato diverso.

La Corte dichiara questo motivo inoperante, perché tale argomentazione del Tribunale era formulata ad abundantiam. In ogni caso, la decisione finale era già illegittima per la sola violazione della formalità sostanziale relativa alla mancata esposizione sintetica di un elemento pertinente nella decisione di avvio.

Decisione della Corte

La Corte respinge integralmente le impugnazioni e condanna la Commissione alle spese.

Principio affermato

La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato deve contenere una menzione esplicita e sufficientemente chiara di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per l’esame della misura, inclusa la sua modalità di finanziamento quando rilevante per la qualificazione dell’aiuto. L’omissione di tale elemento integra una violazione di forme sostanziali, con conseguente annullamento della decisione finale adottata all’esito del procedimento.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoprocedimento amministrativo europeocontrollo giurisdizionale dell’uesettore agricolo e lattiero-caseariorecupero degli aiuti

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