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Sentenza

Sentenza n. 1448/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna semplice e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, mentre frequentava il corso per allievi marescialli, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per un episodio verificatosi durante una partita di calcio a cinque. La contestazione originaria gli addebitava una condotta violenta, consistente nell’avere colpito al costato un militare inferiore di grado, provocandogli una lieve lesione, con conseguente informativa alla Procura militare. All’esito dell’istruttoria, caratterizzata da ricostruzioni testimoniali divergenti, dall’assenza di riscontri clinici e dalla relazione dell’arbitro, l’amministrazione aveva irrogato cinque giorni di consegna semplice, ritenendo che il militare avesse posto in essere una condotta eccessivamente vigorosa, tentando di sferrare un calcio, manifestando minore autocontrollo e violando i doveri attinenti al grado, il senso di responsabilità, il contegno del militare e le norme di tratto. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1370 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010, per violazione del principio di immutabilità della contestazione e compressione del diritto di difesa, nonché eccesso di potere e violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che la condotta poi sanzionata fosse diversa da quella originariamente contestata, poiché si era passati dall’addebito di un calcio effettivamente sferrato e lesivo al costato al diverso fatto di un tentativo di calcio o di una condotta meramente mimata, priva di violenza materiale. Ha inoltre lamentato l’introduzione di elementi testimoniali non adeguatamente contestati. La difesa erariale ha sostenuto che l’amministrazione avesse valutato tutte le risultanze istruttorie e che la deposizione dell’arbitro costituisse una ricostruzione obiettiva e sostanzialmente favorevole al ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la prima censura, assorbendo quella residua, e ha annullato sia la sanzione disciplinare sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Il giudice ha ritenuto violato il principio di immutabilità della contestazione, ricavato dal combinato disposto degli artt. 1370, comma 1, e 1399, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. La contestazione deve consentire all’incolpato di individuare con precisione il fatto addebitato e di predisporre una difesa effettiva; la sanzione non può fondarsi su fatti o circostanze nuovi, non puntualmente e formalmente contestati. È invece ammissibile una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, purché resti invariata la condotta materiale oggetto di contestazione. Nel caso concreto, il passaggio dall’addebito di una violenza materiale, concretizzatasi in un calcio al costato con lesione, alla sanzione per un comportamento eccessivamente vigoroso consistito nel tentativo di sferrare un calcio o nel mimare tale gesto, ha determinato una chiara divaricazione tra contestazione e decisione disciplinare. Tale mutamento ha inciso sul nucleo materiale dell’addebito e ha impedito al ricorrente di orientare le proprie difese sul diverso fatto poi posto a fondamento della sanzione. Non è stata ritenuta decisiva l’identità degli articoli del d.P.R. n. 90/2010 richiamati, poiché la medesima qualificazione normativa non sana la modifica del fatto contestato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1370 d.lgs. n. 66/2010

    Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato

    La norma impone la previa contestazione degli addebiti e la valutazione delle giustificazioni del militare, quale garanzia essenziale del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

  • art. 1399 d.lgs. n. 66/2010

    Il procedimento si svolge, …, come segue: a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore

    La scansione procedimentale conferma che il contraddittorio deve riguardare i fatti specificamente contestati e che l’incolpato deve poter articolare le proprie difese rispetto al concreto addebito.

  • artt. 713, 717, 732 e 733 d.P.R. n. 90/2010

    Le disposizioni sono state richiamate dall’amministrazione come norme disciplinari relative ai doveri attinenti al grado, al senso di responsabilità, al contegno del militare e alle norme di tratto; la loro identità nella contestazione e nella sanzione non consente tuttavia di modificare il fatto materiale contestato.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Sono stati dedotti dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione, ma la decisione è stata definita sulla base della violazione del principio di immutabilità della contestazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali particolari della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, la sanzione deve essere correlata al fatto concretamente e formalmente contestato; non può fondarsi su fatti, circostanze o modalità di condotta nuovi, non previamente sottoposti al contraddittorio.
  • Il principio di immutabilità della contestazione tutela il diritto di difesa dell’incolpato e impone che la contestazione descriva il fatto in modo sufficientemente preciso da consentire l’individuazione dell’addebito e la predisposizione di ogni utile discolpa.
  • È consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto contestato, ma non è consentito sostituire la condotta materiale originariamente addebitata con una diversa condotta, anche se sanzionata ai sensi delle medesime disposizioni disciplinari.
  • Il passaggio dall’addebito di una violenza materiale effettivamente consumata all’addebito di un tentativo, di un gesto mimato o di una condotta meramente eccessiva costituisce modifica sostanziale della contestazione quando incide sul nucleo materiale del fatto e sulle difese esercitabili dall’incolpato.
  • L’identità delle norme disciplinari richiamate nella contestazione e nel provvedimento sanzionatorio non esclude la violazione del principio di immutabilità, se il fatto materiale posto a fondamento della sanzione è diverso da quello contestato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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