Sentenza n. 5886/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento prot. n. INPS.2000.13/06/2024.0401493, comunicato all’istante a mezzo PEC del 13/06/2024 dall’INPS-Direzione Provinciale di Caserta, con il quale si nega il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto e per la condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e del ricalcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alla polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile, erano stati collocati a riposo a domanda il 27 aprile 2018, il 26 aprile 2018, il 25 gennaio 2019 e il 27 agosto 2018. Sostenevano di avere diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, consistente in sei scatti del 2,50 per cento ciascuno sull’ultimo stipendio, da includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché al pensionamento avevano compiuto almeno 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Impugnavano il diniego INPS comunicato via PEC il 13 giugno 2024 e chiedevano il riconoscimento del diritto, la rideterminazione del TFS e il pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione. L’INPS si opponeva, eccependo, tra l’altro, la mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti e la prescrizione, e sollevando una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e riconosce ai ricorrenti il diritto ai sei scatti, condannando l’INPS a rideterminare il TFS includendo il beneficio e a pagare le somme dovute con interessi legali. Rileva, in conformità all’orientamento giurisprudenziale richiamato, che il beneficio spetta al personale delle forze di polizia, civili o militari, collocato a riposo a domanda quando siano raggiunti entrambi i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Respinge l’eccezione relativa al termine di sessanta giorni: la sua inosservanza non comporta decadenza dal beneficio, poiché il termine serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Respinge l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’effetto interruttivo riconosciuto ai pagamenti rateali, e nel caso concreto non era trascorso il quinquennio alla data delle diffide. Esclude la fondatezza della questione di costituzionalità, già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza, perché il beneficio ha specifica base legislativa e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità. Nega la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991. Condanna l’INPS alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
La giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 15 ottobre 2024, n. 8244).
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda al ricorrere congiunto dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine di sessanta giorni per la domanda non determina decadenza dal beneficio.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).
Le somme dovute sono riconoscibili con interessi legali, ma non è ammesso il cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto per il calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda quando abbia raggiunto entrambi i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni previsto per presentare la domanda di pensionamento dopo la maturazione dei requisiti non è un termine di decadenza dal beneficio dei sei scatti, ma è funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
- Ai fini della prescrizione del credito per il beneficio, il termine decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale è idoneo a interrompere la prescrizione.
- Non è consentito cumulare, sulle somme dovute, interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991.
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