Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 15 aprile 2025, n. 399, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle € 1.228,02 a titolo di quota della retribuzione professionale docenti, in proporzione al servizio svolto dal 22 ottobre 2020 al 5 giugno 2021, oltre interessi legali e, se superiore, rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché € 1.000 per le spese di quel giudizio. La sentenza, non impugnata, era stata notificata al Ministero il 30 aprile 2025; decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito e non ha documentato l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; ha inoltre riconosciuto che una sentenza definitiva del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili in sede di ottemperanza. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi che dimostrassero l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato il pagamento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di € 1.228,02, oltre interessi legali e, se superiore, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Ha nominato, per l’eventuale inottemperanza dopo tale termine, il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche quale commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente e tenuto a provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni, con facoltà di delega e subdelega. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, se dovuti, e alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il TAR tratta il ricorso secondo il rito dell’ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a.
art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 6 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, nel caso deciso, dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, oltre che in presenza del passaggio in giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni non adempiute contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione è tenuta a conformarvisi.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante un obbligo della pubblica amministrazione rimasto ineseguito, può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, occorrono il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostra l’adempimento delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza.
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